Art. 9. 
 
  Un allevamento bovino e'  riconosciuto  «ufficialmente  indenne  da
brucellosi» quando presenta le seguenti condizioni: 
  a) tutti i bovini che lo compongono non hanno presentato da  almeno
6 mesi manifestazioni cliniche imputabili a brucellosi; 
  b) nessuno dei bovini che  lo  compongono  e'  stato  sottoposto  a
vaccinazione contro la brucellosi; 
  c) tutti i bovini di eta' superiore a 12 mesi; 
  1)  hanno  presentato  esito   negativo   in   occasione   di   due
sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad  almeno  sei  mesi  di
intervallo. La prima sieroagglutinazione puo'  essere  sostituita  da
tre prove dell'anello effettuate ad almeno tre mesi di intervallo,  a
condizione tuttavia che la sieroagglutinazione sia eseguita non prima
di sei settimane dopo la terza prova dell'anello; 
  2) sono controllati ogni anno con due sieroagglutinazioni  eseguite
a sei mesi di intervallo, oppure con tre prove dell'anello eseguite a
intervallo di almeno tre  mesi,  ovvero  con  due  prove  dell'anello
eseguite a intervallo di almeno tre mesi  e  una  sieroagglutinazione
effettuata  non  prima  di  sei  settimane  dopo  la  seconda   prova
dell'anello. 
  La periodicita' dei controlli previsti al precedente punto 2)  puo'
essere modificata, per particolari esigenze riconosciute  valide  dal
veterinario provinciale, nei programmi  predisposti  per  le  singole
provincie dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23  gennaio
1968, n. 33.