IL DIRETTORE GENERALE 
            per le politiche attive e passive del lavoro 
gia'  Direzione   generale   ammortizzatori   sociali   e   incentivi
                           all'occupazione 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto l'accordo governativo del  12  giugno  2009,  di  recepimento
dell'intesa del 19 maggio 2009 intervenuta presso la Regione  Puglia,
con il quale, considerata la situazione di crisi nella  quale  si  e'
trovata la Aeroporti di Puglia SPA, e' stato concordato il ricorso al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo  di  25  unita'
lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 1° novembre 2009; 
  Visto il decreto n. 49800 del 3 febbraio 2010 con il quale e' stata
autorizzata la concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, in favore di  un  numero  massimo  di  25  unita'
lavorative, della societa' Aeroporti di Puglia SPA,  per  il  periodo
dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010; 
  Visto il decreto n. 55042 del 2 novembre 2010 con il quale e' stata
autorizzata la concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, in favore di  un  numero  massimo  di  25  unita'
lavorative, della societa' Aeroporti di Puglia SPA,  per  il  periodo
dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010; 
  Visto il decreto n. 56083 del 20 dicembre  2010  con  il  quale  e'
stata  autorizzata  la   concessione   del   trattamento   di   cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25
unita' lavorative, della societa' Aeroporti di  Puglia  SPA,  per  il
periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 59837 del 6 giugno 2011, con il quale e'  stata
autorizzata la concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, in favore di  un  numero  massimo  di  25  unita'
lavorative, della societa' Aeroporti di Puglia SPA,  per  il  periodo
dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011; 
  Visto l'accordo governativo del  3  novembre  2011  con  il  quale,
considerata la situazione di crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la
Aeroporti  di  Puglia  SPA,  e'  stato  concordato  il   ricorso   al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 9 mesi, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori
per il periodo decorrente dal 1° novembre 2011 al 31 luglio 2012; 
  Vista l'istanza con la quale la societa' Aeroporti di  Puglia  SPA,
ha richiesto la concessione del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unita'
lavorative per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di 25 unita' lavorative, per il periodo dal 1°  novembre  2011
al 30 aprile 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25
unita' lavorative, della societa' Aeroporti di  Puglia  SPA,  per  il
periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012; 
  Unita' di: 
    Bari (BA) n. 9 lavoratori; 
    Brindisi (BR) n. 10 lavoratori; 
    Foggia (FG) n. 4 lavoratori; 
    Grottaglie (TA) n. 2 lavoratori. 
  Matricola INPS: 0905242048. 
  Pagamento diretto: NO.