Art. 11 Controlli 1. Il Ministero-SAQ, nell'ambito di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento. 2. Il Ministero-SAQ procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3 e 5, del Regolamento, nonche' nei seguenti casi: a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attivita' di cui all'articolo 4. 3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c). 4. Alle irregolarita' accertate nell'attuazione dei programmi di attivita', si applicano le misure previste dall'articolo 16 del Regolamento. 5. I controlli sulla corretta esecuzione dei programmi, previsti dal regolamento, sono svolti da AGEA. Il Decreto entrera' in vigore per i successivi periodi di tre anni di cui all'art. 8 del regolamento a partire dal 1 aprile 2012 e sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2011 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 397