Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1.  Il  Ministero-SAQ,  nell'ambito  di  competenza,  esercita   il
controllo sulle organizzazioni di operatori di  cui  all'art.  3,  ad
intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare
la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento. 
  2. Il  Ministero-SAQ  procede,  previa  diffida,  alla  revoca  del
riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3  e  5,  del
Regolamento, nonche' nei seguenti casi: 
  a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il  riconoscimento;
b)  gravi  infrazioni  delle   norme   vigenti   e   statutarie;   c)
irregolarita' gravi in  ordine  alla  gestione  dell'associazione  di
organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale
o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da
impedire la corretta realizzazione dei programmi di attivita' di  cui
all'articolo 4. 
  3. Le procedure e  le  decisioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
analogamente applicate dalle Regioni e dalle  Province  autonome  nei
confronti delle organizzazioni di operatori  riconosciute,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c). 
  4. Alle irregolarita' accertate nell'attuazione  dei  programmi  di
attivita', si applicano  le  misure  previste  dall'articolo  16  del
Regolamento. 
  5. I controlli sulla corretta esecuzione  dei  programmi,  previsti
dal regolamento, sono svolti da AGEA. 
  Il Decreto entrera' in vigore per i successivi periodi di tre  anni
di cui all'art. 8 del regolamento a partire dal 1 aprile 2012 e sara'
inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2011 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  10,  foglio  n.
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