Art. 2 Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo 1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'articolo 2 del Regolamento sono: a) organizzazioni di produttori del settore oleicolo: 1) che associano almeno n. 2.500 produttori, ovvero rappresentino il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne; b) associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo: 1) che devono essere costituite da almeno n. 10 organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a), stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne; c) altre organizzazioni di operatori: 1) che associano operatori del settore oleicolo, le quali nella campagna di commercializzazione 2010/2011 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate di olive da tavola; 2) che associano almeno 30 operatori i quali commercializzano o trasformano complessivamente una quantita' superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o rappresentare almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola; d) organizzazioni interprofessionali: 1) che associano operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attivita' economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive. 2) ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si fa riferimento alle produzioni rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo la ripartizione di cui alle zone regionali.