Art. 2 
 
Condizioni per il riconoscimento delle  organizzazioni  di  operatori
                        del settore oleicolo 
 
  1. Le condizioni per  il  riconoscimento  delle  organizzazioni  di
operatori  del  settore   oleicolo,   distinte   per   le   tipologie
associative, oltre quelle previste  all'articolo  2  del  Regolamento
sono: 
  a) organizzazioni di produttori del settore oleicolo: 
  1) che associano almeno n. 2.500 produttori,  ovvero  rappresentino
il 2% dei produttori di olive o della produzione  media  di  olio  di
oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita
alle ultime cinque campagne; 
  b)  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori  del   settore
oleicolo: 
  1) che devono essere costituite da almeno n. 10  organizzazioni  di
base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a),
stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il  15%
della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti
in Italia, riferita alle ultime cinque campagne; 
  c) altre organizzazioni di operatori: 
  1) che associano operatori del settore  oleicolo,  le  quali  nella
campagna di commercializzazione 2010/2011 hanno realizzato almeno  il
50% del loro fatturato con  la  trasformazione  di  olive  o  con  la
vendita di olio di oliva o di  olive  da  tavola,  ovvero  che  hanno
commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu'  di
1.000 tonnellate di olive da tavola; 
  2) che associano almeno 30 operatori  i  quali  commercializzano  o
trasformano  complessivamente  una  quantita'  superiore   a   20.000
tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da  tavola,
o rappresentare almeno  il  15%  della  produzione  media  nazionale,
riferita alle ultime 5 campagne,  di  olio  d'oliva  o  di  olive  da
tavola; 
  d) organizzazioni interprofessionali: 
  1) che associano operatori stabiliti in almeno otto zone  regionali
e  che  svolgano  attivita'  economiche  connesse  alla   produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dell'olio  d'oliva  e/o  delle
olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive. 
  2) ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si
fa riferimento alle produzioni rilevate  dall'Istituto  nazionale  di
statistica  (Istat),  secondo  la  ripartizione  di  cui  alle   zone
regionali.