Art. 3 Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo 1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a mezzo dell'apposito modulo (allegato n. 1), firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire entro il 6 febbraio di ogni anno rispettivamente: a) per le organizzazioni nazionali, al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA; b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio; c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva, previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza; 2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, solo se trattasi di un nuovo riconoscimento o se vi siano state variazioni rispetto al documento gia' in possesso dell'Amministrazione ricevente; b) delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Decreto; c) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti, a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare a sottostare ai controlli previsti all'art 14 del Regolamento. Inoltre l'impegno ad integrare, in via complementare e con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per l'esecuzione del programma di attivita' ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; d) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa; e) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le attivita' previste dallo specifico Regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia, evidenziando, gli aspetti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento; f) autocertificazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle condizioni di cui all' articolo 2, paragrafo 2 del regolamento; g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale; h) le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2; inoltre un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; i) le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2 e un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; inoltre, per ciascun associato, produrre copia cartacea o su supporto informatico delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti oppure un'autocertificazione attestante le quantita' di prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna; l) le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), presentano i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e l'elenco aggiornato al 1° gennaio 2012 della base associativa di tutte le organizzazione di produttori aderenti, su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2; inoltre un' autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; devono altresi' presentare la documentazione relativa alla rappresentativita' del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia; m) le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art 2, comma 1, lett. d), presentano la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentativita' di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. Inoltre, presentano i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attivita' economica. 3. Sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento, mediante autocertificazione, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro: a) ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attivita' durante le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento; b) ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento; c) ai sensi del regolamento (CE) n. 867/08, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento; d) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento e se hanno mantenuto la permanenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo; 4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono presentare la richiesta di riconoscimento nei termini indicati ai comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento. 5. Le Regioni, le Province autonome ed il Ministero-SAQ, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano (come da allegato 3) la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal Decreto, sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro il 31 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato, procedono al riconoscimento. 6. Le Regioni e le Province autonome entro il 13 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato inviano al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA i dati aggregati regionali in formato excel di tutti gli elenchi delle basi associative di cui al comma 2 lettere i) ed h), evidenziando altresi' le eventuali sovrapposizioni rilevate. 7. Alle organizzazioni di operatori riconosciute e' attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, e' trasmesso ad AGEA.