Art. 3 
 
Procedura di riconoscimento delle  organizzazioni  di  operatori  del
                          settore oleicolo 
 
  1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a  mezzo  dell'apposito
modulo  (allegato  n.   1),   firmata   dal   legale   rappresentante
dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire
entro il 6 febbraio di ogni anno rispettivamente: 
  a) per  le  organizzazioni  nazionali,  al  Ministero-SAQ,  Via  XX
Settembre, 20 - 00187 - ROMA; 
  b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o  alla  Provincia
autonoma competente per territorio; 
  c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione  o  Provincia
autonoma   nel   cui   territorio   e'   realizzata   la   prevalenza
dell'attivita' produttiva, previa acquisizione di parere conforme  da
parte della Regione o Provincia autonoma  cointeressata,  comprovante
l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza; 
  2. La domanda di  cui  al  comma  1  e'  corredata  della  seguente
documentazione: 
  a) copia dell'atto costitutivo e  del  relativo  statuto,  solo  se
trattasi di un nuovo riconoscimento o se vi  siano  state  variazioni
rispetto  al  documento   gia'   in   possesso   dell'Amministrazione
ricevente; 
  b) delibera con la quale il consiglio di  amministrazione  ha  dato
mandato al legale rappresentante di  procedere  alla  formalizzazione
degli atti necessari ad  ottenere  il  riconoscimento  ai  sensi  del
Decreto; 
  c) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di  impegno
a sottoporsi a tutti i controlli  previsti  dalle  norme  vigenti,  a
consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare
a sottostare  ai  controlli  previsti  all'art  14  del  Regolamento.
Inoltre l'impegno ad integrare, in via  complementare  e  con  propri
mezzi, la  quota  di  finanziamento  pubblico  per  l'esecuzione  del
programma di attivita' ai sensi dell'articolo 103,  paragrafo  2  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  d)  dichiarazione  attestante  la  consistenza   organizzativa   ed
operativa; 
  e) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad  espletare  le
attivita' previste dallo specifico Regolamento  comunitario  e  dalla
normativa nazionale in materia,  evidenziando,  gli  aspetti  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento; 
  f)  autocertificazione,  rilasciata  dal   legale   rappresentante,
attestante il rispetto delle  condizioni  di  cui  all'  articolo  2,
paragrafo 2 del regolamento; 
  g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai  fini
del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa  comunitaria  e
nazionale; 
  h) le organizzazioni di produttori olivicoli  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a) del Decreto, presentano l'elenco aggiornato al  1
gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel,  secondo  il
format di cui all'allegato 2; inoltre un'autodichiarazione attestante
che i dati trasmessi siano conformi  a  quanto  riportato  sul  libro
soci; 
  i) le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art.  2,  comma
1, lettera c), presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli
associati su CD-ROM in  formato  excel,  secondo  il  format  di  cui
all'allegato 2 e un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi
siano conformi a  quanto  riportato  sul  libro  soci;  inoltre,  per
ciascun associato, produrre copia cartacea o su supporto  informatico
delle fatture  di  vendita,  comprovanti  il  possesso  dei  predetti
requisiti oppure un'autocertificazione  attestante  le  quantita'  di
prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna; 
  l) le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), presentano i decreti di riconoscimento  delle
organizzazioni di produttori e l'elenco aggiornato al 1° gennaio 2012
della base associativa  di  tutte  le  organizzazione  di  produttori
aderenti, su CD-ROM in  formato  excel,  secondo  il  format  di  cui
all'allegato 2; inoltre un' autodichiarazione attestante che  i  dati
trasmessi siano conformi a quanto riportato sul  libro  soci;  devono
altresi'    presentare    la     documentazione     relativa     alla
rappresentativita' del  15%  della  produzione  media  rispetto  alla
produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di  olive
da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia; 
  m) le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art 2, comma 1,
lett. d), presentano la documentazione comprovante  il  possesso  dei
requisiti di  rappresentativita'  di  ciascun  organismo  costituente
l'organizzazione  interprofessionale.  Inoltre,  presentano  i   dati
relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti
della filiera nei rispettivi settori di attivita' economica. 
  3. Sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento, mediante
autocertificazione,  le  organizzazioni  di  operatori  del   settore
oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro: 
  a)  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1334/02  e/o  che  hanno
beneficiato del finanziamento dei programmi di attivita'  durante  le
campagne di commercializzazione dal 2002/2003  al  2004/2005,  se  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento; 
  b) ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05,  se  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento; 
  c) ai sensi del regolamento (CE) n.  867/08,  se  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento; 
  d) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,  se  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento e  se
hanno mantenuto la permanenza dei  requisiti  previsti  dallo  stesso
decreto legislativo; 
  4. Le organizzazioni di  operatori,  di  cui  al  comma  3,  devono
presentare la richiesta di riconoscimento  nei  termini  indicati  ai
comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento. 
  5. Le Regioni,  le  Province  autonome  ed  il  Ministero-SAQ,  nei
rispettivi ambiti di competenza, verificano (come da allegato  3)  la
sussistenza dei requisiti previsti dal  regolamento  e  dal  Decreto,
sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con
accertamenti in loco e, entro il 31 marzo di ogni anno di  esecuzione
del programma approvato, procedono al riconoscimento. 
  6. Le Regioni e le Province autonome entro il 13 marzo di ogni anno
di esecuzione del programma approvato inviano al  Ministero-SAQ,  Via
XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA i dati aggregati regionali in formato
excel di tutti gli elenchi delle basi associative di cui al  comma  2
lettere i) ed h), evidenziando altresi' le eventuali  sovrapposizioni
rilevate. 
  7. Alle organizzazioni di operatori riconosciute e'  attribuito  un
numero di riconoscimento,  ai  sensi  dell'art.  3  paragrafo  2  del
Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero
attribuito, e' trasmesso ad AGEA.