Art. 5 
 
 
       Presentazione e approvazione dei programmi di attivita' 
 
  1.  Le  organizzazioni  di  operatori   riconosciute   devono   far
pervenire, entro il 15 febbraio di ogni anno (il 15 febbraio 2012 per
il  primo  anno),  una  domanda  di  approvazione  del  programma  di
attivita' contenente tutti gli elementi di cui all'art. 8,  paragrafo
2 del regolamento ad AGEA -Settore OCM Vino  ed  altri  aiuti  -  Via
Palestro n. 81 - 00185 ROMA. 
  2. Entro lo stesso termine del 15 febbraio,  la  documentazione  di
cui al comma 1, ad eccezione della cauzione di cui alla  lettera  g),
deve essere inviata alle Regioni competenti per  territorio,  per  le
attivita' di  pertinenza  regionale,  e  al  Ministero-POCOI  Via  XX
Settembre, 20 - 00187 - ROMA se trattasi di attivita'  di  pertinenza
nazionale. 
  3. L'organizzazione di operatori presenta,  pena  l'esclusione,  un
unico programma di attivita' (annuale, biennale o triennale)  secondo
le modalita' fissate all'art.  8  del  regolamento,  unitamente  alle
seguenti dichiarazioni attestanti che: 
  - nel corso di attuazione del programma di  attivita'  non  saranno
richieste  a  finanziamento  le  attivita'  e   le   spese   previste
all'articolo 7 del regolamento; 
  - il programma  rispetti  i  criteri  di  demarcazione  cosi'  come
previsti nei PSR di ogni Regione. 
  4. AGEA, ad avvenuta verifica di conformita'  della  documentazione
tecnico-amministrativa e finanziaria, di cui alla circolare  prevista
all' art. 10, trasmette, entro il 21 febbraio di ogni anno,  l'elenco
delle organizzazioni di cui alle attivita' previste alle  lettere  a)
d) ed e) dell'articolo 4 al  Ministero-POCOI,  che  si  avvarra'  del
Comitato, e l'elenco  delle  Organizzazioni  di  cui  alle  attivita'
previste alle lettere b) e c), dello stesso articolo alle Regioni. 
  5. Il Ministero-POCOI, che si avvarra' del Comitato, e le  Regioni,
procedono alla selezione dei programmi sulla base di quanto  disposto
all'articolo 7,  elaborano  la  graduatoria  dei  programmi  ammessi,
provvedono   all'assegnazione   delle   risorse   e   all'adeguamento
finanziario distinto  per  ciascuna  delle  attivita'  di  rispettiva
competenza,  nei  limiti  dell'importo  massimo  disponibile  di  cui
all'allegato 5. L'eventuale adeguamento degli importi richiesti  alla
disponibilita' di spesa si  effettua  mediante  una  riduzione  degli
importi ammissibili al finanziamento,  secondo  quanto  previsto  dal
comma 5, dell'articolo 9. 
  6. Le Regioni inviano  al  Ministero-POCOI,  entro  18  giorni  dal
ricevimento della domanda di cui al comma 2, apposite informazioni in
ordine alle attivita' previste nei programmi e le  risorse  assegnate
ai sensi del comma 5. 
  7. Il Ministero-POCOI, sulla base  delle  informazioni  di  cui  al
comma 6 e delle risultanze sulle valutazioni del  Comitato,  verifica
il rispetto dell'articolo 6 del regolamento, elabora  la  graduatoria
unica nazionale e comunica ad AGEA, entro il 9 marzo di ogni anno,  a
partire  dal  2012  l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'   e
l'importo assegnato a ciascuna organizzazione  di  operatori.  L'AGEA
adotta i provvedimenti di competenza  e  ne  da'  comunicazione  alle
organizzazioni di operatori, entro il 15 marzo di ogni anno. 
  8. Nel caso in cui gli importi di  cui  all'allegato  5,  assegnati
alle attivita' ammissibili da realizzare nei settori di cui  all'art.
4, comma 1, lettere a), d) ed e),  risultino  eccedenti  rispetto  al
fabbisogno dei programmi presentati, il Ministero-POCOI,  sentito  il
Comitato, procede alla ripartizione di tali risorse fra  le  Regioni,
secondo i  parametri  percentuali  indicati  nella  colonna  2  della
tabella riportata nello stesso allegato 5. 
  Lo stesso Ufficio attribuisce, sulla base dei parametri percentuali
di cui al primo capoverso le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno
delle attivita' da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1,
lettere b) e c),  assegnando  gli  importi  residui  ad  una  o  piu'
Regioni, dandone comunicazione sia alle stesse Regioni che ad AGEA. 
  Le Regioni, provvedono alla assegnazione di tali ulteriori  risorse
alle organizzazioni di operatori e ne  danno  comunicazione  ad  AGEA
entro il 13 marzo, al  fine  di  consentire  la  predisposizione  dei
provvedimenti di competenza, come previsto all'articolo 9 paragrafo 3
del regolamento. 
  9.  Le  organizzazioni  di  operatori  trasmettono   ad   AGEA   e,
contestualmente al Ministero-POCOI e alle Regioni  -  per  quanto  di
competenza - la  relazione  sull'attivita'  svolta  con  i  programmi
approvati secondo le modalita' e la cronologia previste  all'art.  13
del regolamento.