Art. 5 Presentazione e approvazione dei programmi di attivita' 1. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono far pervenire, entro il 15 febbraio di ogni anno (il 15 febbraio 2012 per il primo anno), una domanda di approvazione del programma di attivita' contenente tutti gli elementi di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento ad AGEA -Settore OCM Vino ed altri aiuti - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA. 2. Entro lo stesso termine del 15 febbraio, la documentazione di cui al comma 1, ad eccezione della cauzione di cui alla lettera g), deve essere inviata alle Regioni competenti per territorio, per le attivita' di pertinenza regionale, e al Ministero-POCOI Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA se trattasi di attivita' di pertinenza nazionale. 3. L'organizzazione di operatori presenta, pena l'esclusione, un unico programma di attivita' (annuale, biennale o triennale) secondo le modalita' fissate all'art. 8 del regolamento, unitamente alle seguenti dichiarazioni attestanti che: - nel corso di attuazione del programma di attivita' non saranno richieste a finanziamento le attivita' e le spese previste all'articolo 7 del regolamento; - il programma rispetti i criteri di demarcazione cosi' come previsti nei PSR di ogni Regione. 4. AGEA, ad avvenuta verifica di conformita' della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, di cui alla circolare prevista all' art. 10, trasmette, entro il 21 febbraio di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di cui alle attivita' previste alle lettere a) d) ed e) dell'articolo 4 al Ministero-POCOI, che si avvarra' del Comitato, e l'elenco delle Organizzazioni di cui alle attivita' previste alle lettere b) e c), dello stesso articolo alle Regioni. 5. Il Ministero-POCOI, che si avvarra' del Comitato, e le Regioni, procedono alla selezione dei programmi sulla base di quanto disposto all'articolo 7, elaborano la graduatoria dei programmi ammessi, provvedono all'assegnazione delle risorse e all'adeguamento finanziario distinto per ciascuna delle attivita' di rispettiva competenza, nei limiti dell'importo massimo disponibile di cui all'allegato 5. L'eventuale adeguamento degli importi richiesti alla disponibilita' di spesa si effettua mediante una riduzione degli importi ammissibili al finanziamento, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 9. 6. Le Regioni inviano al Ministero-POCOI, entro 18 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, apposite informazioni in ordine alle attivita' previste nei programmi e le risorse assegnate ai sensi del comma 5. 7. Il Ministero-POCOI, sulla base delle informazioni di cui al comma 6 e delle risultanze sulle valutazioni del Comitato, verifica il rispetto dell'articolo 6 del regolamento, elabora la graduatoria unica nazionale e comunica ad AGEA, entro il 9 marzo di ogni anno, a partire dal 2012 l'approvazione dei programmi di attivita' e l'importo assegnato a ciascuna organizzazione di operatori. L'AGEA adotta i provvedimenti di competenza e ne da' comunicazione alle organizzazioni di operatori, entro il 15 marzo di ogni anno. 8. Nel caso in cui gli importi di cui all'allegato 5, assegnati alle attivita' ammissibili da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), d) ed e), risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Ministero-POCOI, sentito il Comitato, procede alla ripartizione di tali risorse fra le Regioni, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella riportata nello stesso allegato 5. Lo stesso Ufficio attribuisce, sulla base dei parametri percentuali di cui al primo capoverso le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle attivita' da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), assegnando gli importi residui ad una o piu' Regioni, dandone comunicazione sia alle stesse Regioni che ad AGEA. Le Regioni, provvedono alla assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di operatori e ne danno comunicazione ad AGEA entro il 13 marzo, al fine di consentire la predisposizione dei provvedimenti di competenza, come previsto all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento. 9. Le organizzazioni di operatori trasmettono ad AGEA e, contestualmente al Ministero-POCOI e alle Regioni - per quanto di competenza - la relazione sull'attivita' svolta con i programmi approvati secondo le modalita' e la cronologia previste all'art. 13 del regolamento.