Art. 6 Comitato di valutazione 1. E' istituito presso il Ministero - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - il Comitato di valutazione i cui compiti sono riportati all'art. 5 comma 5. 2. Il Comitato e' composto da: a) due rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali, di cui uno con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'; c) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; d) due rappresentanti designati da AGEA; e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRA-OLI. 3. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali. 4. I componenti del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Dipartimento di cui al comma 3. 5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 7. Il Ministero-POCOI comunica alle amministrazioni regionali interessate i risultati relativi all'attuazione dei programmi.