Art. 6 
 
                       Comitato di valutazione 
 
  1. E' istituito presso il Ministero - Dipartimento delle  politiche
europee e internazionali - il Comitato di valutazione i  cui  compiti
sono riportati all'art. 5 comma 5. 
  2. Il Comitato e' composto da: 
  a) due rappresentanti del Dipartimento delle  politiche  europee  e
internazionali, di cui uno con funzioni di presidente; 
  b) un rappresentante del Dipartimento delle  politiche  competitive
del mondo rurale e della qualita'; 
  c) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; 
  d) due rappresentanti designati da AGEA; 
  e) due rappresentanti del Centro di Ricerca  per  l'Olivicoltura  e
l'Industria Olearia, CRA-OLI. 
  3.    Il    Comitato    e'    supportato    da    una    segreteria
tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento  delle
politiche europee e internazionali. 
  4.   I    componenti    del    Comitato    e    della    segreteria
tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Dipartimento  di
cui al comma 3. 
  5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della  segreteria
tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello
Stato. 
  6. Le riunioni del Comitato sono valide in  presenza  dei  2/3  dei
componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
  7.  Il  Ministero-POCOI  comunica  alle  amministrazioni  regionali
interessate i risultati relativi all'attuazione dei programmi.