Art. 7 Criteri di selezione 1. La selezione dei programmi e' effettuata sulla base dei seguenti criteri, con relativa attribuzione di un punteggio massimo pari a: a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 15; b) coerenza con gli obiettivi e le priorita' del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9; c) credibilita' finanziaria e congruenza dei mezzi: punti max n. 6; d) estensione della zona regionale interessata dal programma di attivita': punti max n. 6; e) varieta' delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3; f) settori di attivita' interessati e partecipazione finanziaria degli operatori: punti max n. 9; g) qualita' degli indicatori di efficacia: punti max n. 3; h) valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gia' svolti: punti max n. 4; i) valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri dell'organizzazione di operatori: punti max n. 3. 2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 6. 3. Il Comitato e le Regioni hanno facolta' di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attivita', nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.