Art. 7 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. La selezione dei programmi e' effettuata sulla base dei seguenti
criteri, con relativa attribuzione di un punteggio massimo pari a: 
  a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 15; 
  b) coerenza con gli obiettivi e le priorita' del settore  stabiliti
a livello nazionale e regionale: punti max n. 9; 
  c) credibilita' finanziaria e congruenza dei mezzi: punti max n. 6; 
  d) estensione della zona regionale  interessata  dal  programma  di
attivita': punti max n. 6; 
  e)  varieta'  delle  situazioni  economiche  delle  zone  regionali
interessate: punti max n. 3; 
  f) settori di attivita' interessati  e  partecipazione  finanziaria
degli operatori: punti max n. 9; 
  g) qualita' degli indicatori di efficacia: punti max n. 3; 
  h)  valutazione  dei  programmi  di  attivita'  eventualmente  gia'
svolti: punti max n. 4; 
  i) valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri
dell'organizzazione di operatori: punti max n. 3. 
  2. Le specifiche dei criteri di  cui  al  comma  1  sono  riportate
nell'allegato 6. 
  3. Il Comitato e le Regioni hanno facolta' di chiedere integrazioni
o modifiche al programma  di  attivita',  nel  corso  della  relativa
valutazione, nonche'  ogni  utile  elemento  per  la  verifica  della
corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.