Art. 8 
 
                 Modifica dei programmi di attivita' 
 
  1. Le organizzazioni di operatori possono presentare  richieste  di
modifica al programma approvato, purche' le  stesse  garantiscano  il
raggiungimento degli obiettivi che non comportino  aumenti  di  spesa
della quota comunitaria assegnata  e  siano  debitamente  motivate  e
documentate. 
  2. Le richieste di modifica  sono  presentate  ad  AGEA  e,  per  i
settori di rispettiva competenza, alle Regioni - attivita' b) e c)  -
e al Ministero-POCOI - attivita' a), d) ed e) - almeno 3  mesi  prima
della data di  inizio  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
modifica. 
  3. Il Ministero-POCOI e le Regioni, entro due mesi dal  ricevimento
delle  domande,  comunicano  agli  operatori   richiedenti   e,   per
conoscenza all'AGEA,  l'accoglimento  o  il  diniego  della  modifica
presentata.  A  tale  scopo,  il   Ministero-POCOI   puo'   avvalersi
dell'operato del Comitato. 
  4. Ministero-POCOI e le Regioni  inviano  copia  dei  provvedimenti
adottati ad Agea. 
  5. Sono considerate accolte le istanze a cui non e'  data  risposta
entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica. 
  6. La sostituzione di un'azione  con  un'altra,  all'interno  della
stessa attivita', per un importo inferiore a 10.000 euro deve  essere
comunicata, secondo le modalita' di cui al comma 2, almeno  due  mesi
prima della data di inizio della nuova azione. La comunicazione  deve
essere corredata da documenti giustificativi precisandone  i  motivi,
la natura e le implicazioni delle modifiche proposte dimostrando  che
le stesse garantiscano il  raggiungimento  dell'obiettivo  prefissato
nel programma. 
  7. La modifica di cui  al  comma  6  e'  considerata  accettata  se
l'Organizzazione non riceve entro un mese dalla  presentazione  della
domanda, comunicazione di diniego da parte di AGEA  o  dalla  Regione
competente, la quale invia copia dell'eventuale  provvedimento  anche
ad AGEA.