Art. 8 Modifica dei programmi di attivita' 1. Le organizzazioni di operatori possono presentare richieste di modifica al programma approvato, purche' le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate. 2. Le richieste di modifica sono presentate ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni - attivita' b) e c) - e al Ministero-POCOI - attivita' a), d) ed e) - almeno 3 mesi prima della data di inizio dell'attivita' per la quale si chiede la modifica. 3. Il Ministero-POCOI e le Regioni, entro due mesi dal ricevimento delle domande, comunicano agli operatori richiedenti e, per conoscenza all'AGEA, l'accoglimento o il diniego della modifica presentata. A tale scopo, il Ministero-POCOI puo' avvalersi dell'operato del Comitato. 4. Ministero-POCOI e le Regioni inviano copia dei provvedimenti adottati ad Agea. 5. Sono considerate accolte le istanze a cui non e' data risposta entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica. 6. La sostituzione di un'azione con un'altra, all'interno della stessa attivita', per un importo inferiore a 10.000 euro deve essere comunicata, secondo le modalita' di cui al comma 2, almeno due mesi prima della data di inizio della nuova azione. La comunicazione deve essere corredata da documenti giustificativi precisandone i motivi, la natura e le implicazioni delle modifiche proposte dimostrando che le stesse garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel programma. 7. La modifica di cui al comma 6 e' considerata accettata se l'Organizzazione non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte di AGEA o dalla Regione competente, la quale invia copia dell'eventuale provvedimento anche ad AGEA.