Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il finanziamento  comunitario  dei  programmi  di  attivita'  e'
previsto dall'art. 103 paragrafo 1bis del Reg. (CE) n. 1234/07 per un
importo annuo di € 35.991.000,00. 
  2. L'ammontare annuo e' ripartito, per ciascuna campagna, ai  sensi
dell'articolo 6 del regolamento, come segue: 
  a) almeno il 30% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale
dell'oleicoltura; 
  b) almeno il 12% destinato alla tracciabilita', alla certificazione
ed alla tutela della qualita' dell'olio di oliva  e  delle  olive  da
tavola. 
  3. Ad integrazione del  finanziamento  dell'Unione  europea  e  del
cofinanziamento   nazionale,   le   organizzazioni    di    operatori
partecipano, ai sensi dell'art. 103 paragrafo 2 del regolamento  (CE)
n.1234/07, con fondi  propri  alla  realizzazione  dei  programmi  di
attivita', nella misura non inferiore al: 
  a) 12,50% per investimenti in attivita' diverse  da  quelle  fisse,
nel settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto; 
  b) 12,50% per programmi di attivita' realizzati in tre Paesi  terzi
o  Stati  membri  non  produttori  da  organizzazioni  di   operatori
riconosciute da almeno due Stati membri produttori,  nei  settori  di
cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto; 
  c) 25% per le altre attivita' dei programmi realizzati in tre Paesi
terzi o Stati membri  non  produttori  negli  altri  settori  di  cui
all'art. 3, comma 1, del Decreto. 
  4. La ripartizione delle risorse tra le Regioni e' riportata  nella
tabella di cui all'Allegato 5. 
  5.  L'eventuale  adeguamento   dell'importo   annuale   complessivo
richiesto dalle organizzazioni di operatori allo stanziamento annuale
disponibile viene effettuato secondo le modalita' di cui all'Allegato
7. 
  6.  Al  fine  di  garantire  un'adeguata  efficacia  dei  programmi
presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, e' fissato,
in euro 230.000 per annualita', il livello appropriato di  dimensione
finanziaria di ciascun programma. Tale importo  e'  ridotto  ad  euro
100.000  per  annualita',  per  i  programmi  relativi  alle  Regioni
Basilicata,  Liguria,  Emilia  Romagna,  Lombardia,  Friuli   Venezia
Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano.