Art. 10 
 
 
                              Modifiche 
 
  1.  Le  modifiche  inerenti  l'impresa  e  coloro  che  svolgono  a
qualsiasi titolo l'attivita' per conto della stessa  sono  comunicate
all'ufficio del registro delle imprese  della  competente  Camera  di
commercio entro 30 giorni dall'evento,  mediante  compilazione  della
sezione  «Modifiche»  del  modello  «Mediatori»,   sottoscritto   dal
titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa
societaria. 
  2. Le modifiche  riguardanti  l'avvio  di  ulteriori  tipologie  di
attivita'  rispetto  a   quelle   gia'   denunciate   comportano   la
compilazione anche della sezione «Scia» del modello «Mediatori» e  la
sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese.