Art. 10 Modifiche 1. Le modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attivita' per conto della stessa sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «Mediatori», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria. 2. Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attivita' rispetto a quelle gia' denunciate comportano la compilazione anche della sezione «Scia» del modello «Mediatori» e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese.