Art. 2 
 
 
                      Presentazione della Scia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 25, comma  3,  del  decreto  legislativo,  le
imprese di affari in mediazione, presentano all'ufficio del  registro
delle  imprese  della  Camera  di  commercio  della  provincia   dove
esercitano l'attivita' apposita Scia, corredata delle  certificazioni
e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la
sezione «Scia» del modello «Mediatori», sottoscritto digitalmente dal
titolare dell' impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'
impresa societaria. 
  2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma  1,  nonche'
quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente  alle
istanze relative agli  adempimenti  pubblicitari  nei  confronti  del
registro delle imprese, ovvero  del  Rea,  utilizzando  la  procedura
della comunicazione unica.