Art. 5 
 
 
             Accertamento e certificazione dei requisiti 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le  dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad  assegnare  la
qualifica di intermediario per le  diverse  tipologie  di  attivita',
avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma  3,
della legge n. 241 del 1990. 
  2. L' assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata
nelle notizie Rea relative alla posizione dell'impresa. 
  3.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese  rilascia  la  tessera
personale di riconoscimento  di  cui  all'art.  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  novembre  1960,  n.  1926,  munita  di
fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C» del  presente
decreto.