Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L' assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata nelle notizie Rea relative alla posizione dell'impresa. 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C» del presente decreto.