Art. 6 Deposito dei moduli e formulari 1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all'art. 5, comma 4 della legge, utilizzati nell'esercizio dell'attivita', e' effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione «Formulari» del modello «Mediatori». La compilazione di tale sezione e' contestuale a quella della sezione «Scia», nel caso in cui il deposito sia contestuale all'avvio dell'attivita'. Negli altri casi, la compilazione della sezione «Formulari» e' effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina l'archiviazione dei moduli e formulari nell'archivio degli atti e dei documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e la possibilita' per chiunque di ottenerne copia ai sensi dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero Rea e il codice fiscale dell'impresa. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista. 2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1 non sara' piu' accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto.