Art. 6 
 
 
                   Deposito dei moduli e formulari 
 
  1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all'art. 5,  comma  4
della legge, utilizzati nell'esercizio dell'attivita', e'  effettuato
per via telematica mediante compilazione  della  sezione  «Formulari»
del  modello  «Mediatori».  La  compilazione  di  tale   sezione   e'
contestuale a quella  della  sezione  «Scia»,  nel  caso  in  cui  il
deposito sia contestuale all'avvio dell'attivita'. Negli altri  casi,
la   compilazione   della   sezione   «Formulari»    e'    effettuata
preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto
di deposito. Il  deposito  determina  l'archiviazione  dei  moduli  e
formulari nell'archivio degli atti e dei documenti di cui all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica n.  581  del  1995  e  la
possibilita' per chiunque di ottenerne copia ai sensi  dell'art.  24,
comma 2, del medesimo decreto del Presidente  della  Repubblica.  Sui
moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero Rea e il
codice fiscale  dell'impresa.  Tali  indicazioni  sostituiscono  ogni
altra in precedenza prevista. 
  2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al
comma 1 non sara' piu' accettato  dagli  uffici  del  registro  delle
imprese,  decorsi  novanta  giorni  dall'acquisto  di  efficacia  del
presente decreto.