Art. 11 Norme transitorie 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale, alla data di acquisizione d'efficacia del presente decreto, compilano la sezione «AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA» del modello «MEDIATORI MARITTIMI» per ciascuna sede o unita' locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui esercitano l'attivita', pena l'inibizione alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attivita', secondo le modalita' previste dall'articolo 2. 3. L'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione di cui al comma 1 richiede, alla Camera di commercio presso il cui ruolo interprovinciale erano iscritti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.