Art. 11 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel  registro
delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nella  sezione
ordinaria del  ruolo  interprovinciale,  alla  data  di  acquisizione
d'efficacia del presente decreto, compilano la sezione «AGGIORNAMENTO
POSIZIONE RI/REA» del modello «MEDIATORI MARITTIMI» per ciascuna sede
o unita' locale e la inoltrano per  via  telematica,  entro  un  anno
dalla predetta data, all'ufficio del  registro  delle  imprese  della
Camera di commercio della provincia in  cui  esercitano  l'attivita',
pena l'inibizione alla continuazione dell'attivita' mediante apposito
provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 
  2.  L'iscrizione  nella  sezione  ordinaria  del  soppresso   ruolo
interprovinciale costituisce requisito professionale  permanentemente
abilitante per l'avvio dell'attivita', secondo le modalita'  previste
dall'articolo 2. 
  3.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese   destinatario   della
comunicazione di cui al comma 1 richiede, alla  Camera  di  commercio
presso il cui ruolo interprovinciale erano iscritti i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, il trasferimento della
posizione  corredato  dell'intero  fascicolo.   Detto   trasferimento
avviene entro quindici giorni dalla richiesta.