Art. 2 
 
 
                      Presentazione della SCIA 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo,  le
imprese di mediazione marittima presentano all'ufficio  del  registro
delle  imprese  della  Camera  di  commercio  della  provincia   dove
esercitano l'attivita' apposita SCIA, corredata delle  certificazioni
e delle dichiarazioni  sostitutive  previste  dalla  legge,  relative
anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo  23  della
legge, compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI  MARITTIMI»,
sottoscritto digitalmente dal  titolare  dell'  impresa  individuale,
ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 
  2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma  1,  nonche'
quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente  alle
istanze relative agli  adempimenti  pubblicitari  nei  confronti  del
registro delle imprese, ovvero  del  REA,  utilizzando  la  procedura
della Comunicazione unica.