Art. 5 
 
 
             Accertamento e certificazione dei requisiti 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le  dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad  assegnare  la
qualifica  di  mediatore  marittimo,  avviando   contestualmente   la
verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n.  241  del
1990. 
  2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e'  certificata
nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 
  3.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese  rilascia  la  tessera
personale di riconoscimento di cui all'articolo 26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  4  gennaio  1973,  n.  66,  munita  di
fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C» del  presente
decreto.