Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore marittimo, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C» del presente decreto.