Art. 12 
 
 
                    Libera prestazione di servizi 
 
  1.  La  prestazione  temporanea  e  occasionale  dell'attivita'  e'
consentita alle imprese stabilite in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi  3
e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558.