Art. 12 Libera prestazione di servizi 1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.