Art. 5 
 
Requisiti per l'attivita' di auditing  sulle  sperimentazioni  o  sui
                         centri sperimentali 
 
  1.  Qualora   la   CRO   svolga   attivita'   di   auditing   sulle
sperimentazioni o sui  centri  sperimentali,  si  dovra'  dotare  del
relativo personale in possesso almeno dei seguenti requisiti: 
    a) possesso del diploma di  laurea  o  laurea  specialistica,  in
discipline  sanitarie/scientifiche  attinenti   alle   tematiche   da
svolgere; 
    b) almeno 60 ore di formazione teorica effettuata  nell'arco  dei
dodici mesi che precedono l'inizio delle  attivita'  di  auditing  in
relazione ai seguenti argomenti: 
      1) sistemi di qualita' e assicurazione di qualita'; 
      2) metodologia e normativa della sperimentazione clinica; 
      3) GCP; 
      4) norme di Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) con  specifico
riferimento al farmaco in sperimentazione; 
      5) farmacovigilanza; 
      6) compiti dell'auditor di cui al paragrafo 5.19  dell'allegato
1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997; 
    c) almeno 20 giorni di attivita' di auditing in  affiancamento  a
auditor  esperti  effettuati  nei   12   mesi   precedenti   l'inizio
dell'attivita' autonoma di auditor; tale affiancamento dovra'  essere
svolto  almeno  per  il  50%  durante  le  visite  presso  i   centri
sperimentali; 
    d) almeno 4 mesi di attivita' nei  12  mesi  precedenti  l'inizio
dell'attivita' autonoma di auditor,  nei  settori  dell'assicurazione
e/o controllo della qualita' o della vigilanza sui medicinali o della
sperimentazione clinica;  in  alternativa,  ulteriori  40  giorni  di
attivita' di cui al punto c) o 60 giorni di  attivita'  come  monitor
effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attivita' autonoma di
auditing; in alternativa, conseguimento di master universitario  post
laurea o scuola di perfezionamento o equivalente  corso  post  laurea
universitario in sperimentazioni cliniche o in scienze regolatorie  o
in  discipline  equivalenti,  nei   36   mesi   precedenti   l'inizio
dell'attivita' autonoma di auditor; 
    e) formazione specifica sulla sperimentazione oggetto di audit. 
  2. Chiunque, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
abbia svolto le funzioni di Auditor delle sperimentazioni di  cui  al
paragrafo 5.19 dell'allegato 1  al  decreto  ministeriale  15  luglio
1997, ed e' in grado di documentare tale attivita', e'  esentato  dal
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del
presente articolo e puo' continuare a svolgere le proprie funzioni. 
  3. La CRO deve avvalersi di Auditor che, oltre ai requisiti di  cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, seguano specifici aggiornamenti
annuali di durata non inferiore a 30 ore su uno o piu'  dei  seguenti
argomenti: 
    a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica; 
    b) GCP; 
    c) GMP per il farmaco in sperimentazione; 
    d) sistemi di qualita'; 
    e) farmacovigilanza; 
    f) argomenti clinico-scientifici attinenti  alle  sperimentazioni
cliniche; 
    g) altri argomenti connessi con i compiti da espletare. 
  4. Per  l'auditing  di  sperimentazioni  o  centri  che  utilizzano
sistemi tecnologici avanzati, quali ad  esempio  schede  di  raccolta
dati elettroniche (e-CRF) e' necessario dimostrare di  aver  compiuto
idonea formazione ed aggiornamento nello specifico settore. 
  5. L'Auditor  esperto,  definito  dall'  art.  2,  lettera  m)  del
presente decreto, e' colui in grado di svolgere attivita' autonoma di
audit e che annualmente esegue almeno 12 giorni di audit. 
  6. Per l'auditor e l'auditor esperto,  l'interruzione  giustificata
non e' di ostacolo alla  ripresa  della  stessa  e  non  comporta  la
perdita della qualifica. Tuttavia, per il solo auditor, nei  casi  di
interruzione  giustificata  superiori  a  dodici  mesi,  prima  della
ripresa dell'attivita' autonoma di auditing  e'  necessario  eseguire
almeno 2 visite di audit in affiancamento a personale con  la  stessa
qualifica e per le stesse attivita'. 
  7.  Coloro  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale  31  marzo  2008,  essendo  in  possesso  dei  requisiti
previsti dallo stesso, abbiano eseguito almeno  1  visita  di  audit,
possono continuare tale attivita' anche se la laurea di cui  sono  in
possesso non e' in materie sanitarie/scientifiche.