Art. 2 
 
 
      Denuncia di attivazione di officina di microcogenerazione 
 
  1.  I  soggetti  che   intendono   esercitare   una   officina   di
microcogenerazione alimentata con gas naturale,  con  gasolio  ovvero
con  G.P.L.,  al  fine  di  ottemperare   ai   previsti   adempimenti
amministrativi e tributari  con  le  modalita'  di  cui  al  presente
decreto, allegano, alla denuncia prevista dall'articolo 53, comma  4,
del testo unico uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi  in
cui la stessa officina e' collocata, redatta in scala opportuna,  con
evidenziati la linea di adduzione del  combustibile  e  la  posizione
dell'inerente contatore, lo schema unifilare dell'impianto  elettrico
dell'officina,  lo  schema  sintetico  della  rete  di  distribuzione
dell'energia termica prodotta e lo schema  sintetico  a  blocchi  dei
carichi termici e di quelli elettrici alimentati. I medesimi soggetti
indicano  altresi'  nella  denuncia   le   caratteristiche   tecniche
dell'impianto di microcogenerazione e l'indicazione del consumo medio
annuo  di  energia  elettrica  dei  carichi  allacciati  cosi'   come
risultante dalle fatture emesse dal fornitore  nei  due  anni  solari
antecedenti la richiesta di attivazione, ovvero,  in  mancanza  delle
medesime fatture o per gli impianti di nuova attivazione,  una  stima
degli  assorbimenti  annui  presunti.  In   caso   di   alimentazione
dell'impianto di microcogenerazione con gasolio  ovvero  con  G.P.L.,
nella denuncia  e',  altresi',  indicata  la  capacita',  il  tipo  e
l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio del  combustibile,  asserviti
all'officina elettrica. 
  2. L'Ufficio competente, verificata la conformita' dell'impianto ai
requisiti previsti dal  presente  decreto  e  l'avvenuta  prestazione
della cauzione di cui all'articolo 53,  comma  5,  del  testo  unico,
contestualmente  al  rilascio  della  licenza  di  esercizio  di  cui
all'articolo 53, comma 7,  del  medesimo  testo  unico,  provvede  ad
attribuire all'officina elettrica di cui al  comma  1,  del  presente
articolo, un codice ditta.