Art. 2 Denuncia di attivazione di officina di microcogenerazione 1. I soggetti che intendono esercitare una officina di microcogenerazione alimentata con gas naturale, con gasolio ovvero con G.P.L., al fine di ottemperare ai previsti adempimenti amministrativi e tributari con le modalita' di cui al presente decreto, allegano, alla denuncia prevista dall'articolo 53, comma 4, del testo unico uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina e' collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore, lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina, lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta e lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati. I medesimi soggetti indicano altresi' nella denuncia le caratteristiche tecniche dell'impianto di microcogenerazione e l'indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei carichi allacciati cosi' come risultante dalle fatture emesse dal fornitore nei due anni solari antecedenti la richiesta di attivazione, ovvero, in mancanza delle medesime fatture o per gli impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui presunti. In caso di alimentazione dell'impianto di microcogenerazione con gasolio ovvero con G.P.L., nella denuncia e', altresi', indicata la capacita', il tipo e l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio del combustibile, asserviti all'officina elettrica. 2. L'Ufficio competente, verificata la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti dal presente decreto e l'avvenuta prestazione della cauzione di cui all'articolo 53, comma 5, del testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo testo unico, provvede ad attribuire all'officina elettrica di cui al comma 1, del presente articolo, un codice ditta.