Art. 3 Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione non dotate di contatori elettrici. 1. Per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, non dotate di contatori dell'energia elettrica consumata, trovano applicazione, per il pagamento dell'accisa sulla medesima energia elettrica, le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 5, del testo unico. L'Ufficio competente, eseguiti i necessari riscontri, procede alla stipula di un apposito atto di convenzione con il titolare dell'officina, sulla base della potenza elettrica dell'impianto di microcogenerazione e delle ore di funzionamento stimate dal medesimo Ufficio. 2. L'atto di convenzione di cui al comma 1 reca la determinazione del canone di abbonamento annuale ed e' rilasciato dall'Ufficio competente contestualmente alla licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del testo unico.