Art. 3 
 
Accertamento  e  liquidazione  dell'accisa   sull'energia   elettrica
  prodotta da officine di microcogenerazione non dotate di  contatori
  elettrici. 
 
  1. Per le officine di microcogenerazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, non dotate di contatori  dell'energia  elettrica  consumata,
trovano applicazione, per il  pagamento  dell'accisa  sulla  medesima
energia elettrica, le disposizioni di cui all'articolo 55,  comma  5,
del  testo  unico.  L'Ufficio  competente,   eseguiti   i   necessari
riscontri, procede alla stipula di un apposito  atto  di  convenzione
con il titolare dell'officina, sulla  base  della  potenza  elettrica
dell'impianto di microcogenerazione  e  delle  ore  di  funzionamento
stimate dal medesimo Ufficio. 
  2. L'atto di convenzione di cui al comma 1 reca  la  determinazione
del canone di  abbonamento  annuale  ed  e'  rilasciato  dall'Ufficio
competente  contestualmente  alla  licenza  di   esercizio   di   cui
all'articolo 53, comma 7, del testo unico.