Art. 4 Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione dotate di contatori elettrici. 1. Per le officine di microcogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, dotate di appositi contatori per la misurazione dell'energia elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica e' corrisposta mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare, ciascuno calcolato applicando la percentuale del 50 per cento al debito d'imposta relativo all'anno solare precedente, cosi' come risultante dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 53, comma 8, del testo unico, relativa al medesimo periodo d'imposta. Per il primo anno di attivita' dell'officina di microcogenerazione l'entita' degli acconti di cui al primo paragrafo del presente comma e' stabilita dall'Ufficio competente, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del testo unico, sulla base delle fatture o degli assorbimenti forniti nella denuncia di attivazione. Gli importi eventualmente dovuti a conguaglio sono versati entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il conguaglio stesso si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al dovuto sono detratte dai versamenti di acconto successivi alla predetta dichiarazione di consumo. 2. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di cui al comma 1 contabilizzano i quantitativi di energia elettrica prodotti, quelli eventualmente ceduti alla rete e quelli dalla stessa acquistati, nonche' quelli destinati al proprio consumo, su di un apposito registro, aggiornato due volte l'anno nei mesi di giugno e dicembre con l'indicazione delle letture dei contatori installati nell'officina. 3. Il registro di cui al comma 2 e' tenuto su di un supporto cartaceo ovvero esclusivamente in formato elettronico stampato, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria addetti al controllo, su moduli approvati dall'Ufficio competente. Qualora per gli adempimenti di cui al comma 2 sia utilizzato un registro cartaceo, lo stesso e' preventivamente vidimato dall'Ufficio competente. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti che procedono alla liquidazione dell'imposta sull'energia elettrica con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. 5. I contatori elettrici installati nell'officina elettrica per l'impiego ai fini fiscali devono essere conformi alle vigenti norme metriche in materia, in particolare per quanto concerne la verifica del corretto funzionamento in esercizio.