Art. 4 
 
Accertamento  e  liquidazione  dell'accisa   sull'energia   elettrica
  prodotta da officine  di  microcogenerazione  dotate  di  contatori
  elettrici. 
 
  1. Per le officine di microcogenerazione di cui all'art.  1,  comma
1, dotate di  appositi  contatori  per  la  misurazione  dell'energia
elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica  e'  corrisposta
mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il  giorno  16
dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare, ciascuno  calcolato
applicando la percentuale  del  50  per  cento  al  debito  d'imposta
relativo all'anno solare  precedente,  cosi'  come  risultante  dalla
dichiarazione di consumo di cui all'articolo 53, comma 8,  del  testo
unico, relativa al medesimo periodo d'imposta. Per il primo  anno  di
attivita' dell'officina di microcogenerazione l'entita' degli acconti
di  cui  al  primo  paragrafo  del  presente   comma   e'   stabilita
dall'Ufficio competente, contestualmente al rilascio della licenza di
esercizio di cui all'articolo 53, comma 7,  del  testo  unico,  sulla
base delle fatture o degli assorbimenti  forniti  nella  denuncia  di
attivazione. Gli  importi  eventualmente  dovuti  a  conguaglio  sono
versati entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno  successivo  a
quello cui il conguaglio stesso si riferisce. Le somme  eventualmente
versate in eccedenza rispetto al dovuto sono detratte dai  versamenti
di acconto successivi alla predetta dichiarazione di consumo. 
  2. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di  cui
al  comma  1  contabilizzano  i  quantitativi  di  energia  elettrica
prodotti, quelli eventualmente ceduti alla rete e quelli dalla stessa
acquistati, nonche' quelli destinati al proprio  consumo,  su  di  un
apposito registro, aggiornato due volte l'anno nei mesi di  giugno  e
dicembre con l'indicazione delle  letture  dei  contatori  installati
nell'officina. 
  3. Il registro di cui al comma  2  e'  tenuto  su  di  un  supporto
cartaceo ovvero esclusivamente in  formato  elettronico  stampato,  a
richiesta degli organi dell'Amministrazione  finanziaria  addetti  al
controllo, su moduli approvati dall'Ufficio competente.  Qualora  per
gli adempimenti  di  cui  al  comma  2  sia  utilizzato  un  registro
cartaceo,  lo  stesso  e'   preventivamente   vidimato   dall'Ufficio
competente. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano  ai  soggetti
che procedono alla liquidazione dell'imposta  sull'energia  elettrica
con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. 
  5. I contatori elettrici  installati  nell'officina  elettrica  per
l'impiego ai fini fiscali devono essere conformi alle  vigenti  norme
metriche in materia, in particolare per quanto concerne  la  verifica
del corretto funzionamento in esercizio.