Art. 5 Accertamento e liquidazione dell'accisa sui combustibili impiegati da officine di microcogenerazione 1. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il combustibile e' addotto attraverso un'unica linea dedicata e priva di derivazioni ad altre utenze, sulla quale sia presente un misuratore della quantita' del combustibile complessivamente impiegato nell'impianto, possono chiedere, nella denuncia di cui all'articolo 2, comma 1, che le quantita' di combustibile da considerare come utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione siano determinate forfettariamente ai sensi del presente decreto. 2. Per le officine di cui al comma 1, le quantita' di combustibile da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento, sono determinate applicando, alla quantita' di combustibile complessivamente addotto all'impianto di micro cogenerazione, i coefficienti, determinati dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, d'ora in avanti indicata come ENEA, indicati nell'Allegato I, tabella I, al presente decreto. 3. Per le officine di microcogenerazione di cui al comma 1 alimentate con gas naturale, l'Ufficio competente comunica, al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale fornito di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo testo unico, gli estremi identificativi della fornitura, le percentuali di ripartizione del gas naturale addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento determinate ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nella comunicazione di cui al presente comma e' indicata anche la lettura del misuratore di cui al comma 1 al momento della verifica dell'impianto effettuata dal medesimo Ufficio. 4. Per il gas naturale impiegato negli impianti di cui al comma 3 la liquidazione dell'accisa e' effettuata direttamente dal soggetto fornitore sulla base degli elementi al medesimo comunicati ai sensi del comma 3. Lo stesso soggetto fornitore espone nella fattura inerente il pagamento del gas naturale fornito, la ripartizione dei consumi e le aliquote di accisa rispettivamente applicate. 5. Per il gasolio ed il G.P.L. impiegati nelle officine di microcogenerazione cui al comma 1, l'Ufficio competente riconosce al soggetto esercente dell'officina, il rimborso della maggiore imposta versata. A tal fine il medesimo soggetto presenta, all'Ufficio competente, una istanza di rimborso della maggior imposta versata, calcolata sulla base della lettura del misuratore di cui al comma 1 e le percentuali di ripartizione del combustibile addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento determinate ai sensi del comma 2. L'istanza di cui al presente comma e' presentata entro il mese di marzo di ogni anno solare ed e' relativa ai consumi dell'anno solare precedente. Alla stessa sono allegate le fatture comprovanti l'acquisto del combustibile utilizzato per la microcogenerazione. 6. Per i rimborsi di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. 7. Il misuratore delle quantita' di combustibile addotte all'impianto di microcogenerazione di cui al comma 1 e' conforme alle specifiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura ed alle relative disposizioni sui controlli metrologici successivi. 8. Nelle officine di microcogenerazione nelle quali l'accertamento dell'accisa sul combustibile non e' effettuata secondo i criteri di cui al comma 1, la quantita' di combustibile addotto alla produzione di energia elettrica e' determinata sulla base della lettura del contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta, dei poteri calorifici superiori convenzionali di cui alla tabella II dell'Allegato I e del rendimento elettrico e del coefficiente elettrico di cui alla tabella I del medesimo Allegato I, entrambi determinati dall'ENEA. La restante quantita' e' addotta all'uso combustione. A tali officine non si applica l'articolo 3. 9. In caso di officina di autoproduzione, per il combustibile impiegato, trova applicazione l'aliquota ridotta di cui al punto 11 della tabella A allegata al testo unico. La verifica della condizione di autoproduzione, per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e' condotta dall'Ufficio competente, per ciascun anno solare, sulla base della dichiarazione di consumo dell'officina elettrica. 10. Per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 3, comma 1, le disposizioni in materia di autoproduzione di cui al punto 11, della tabella A allegata al testo unico, trovano applicazione solo nel caso in cui l'officina elettrica non sia collegata alla rete di trasmissione dell'energia elettrica. 11. Nelle officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, e' ammesso esclusivamente l'impiego di gasolio o di G.P.L. destinati ad essere impiegati come combustibili per riscaldamento.