Art. 5 
 
 
Accertamento e liquidazione dell'accisa sui combustibili impiegati da
                   officine di microcogenerazione 
 
  1. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di  cui
all'articolo 1, comma 1, per le  quali  il  combustibile  e'  addotto
attraverso un'unica linea dedicata e priva di  derivazioni  ad  altre
utenze, sulla quale sia presente un misuratore  della  quantita'  del
combustibile  complessivamente   impiegato   nell'impianto,   possono
chiedere, nella denuncia di cui  all'articolo  2,  comma  1,  che  le
quantita' di combustibile  da  considerare  come  utilizzate  per  la
produzione  di  energia  elettrica  e  per  uso   combustione   siano
determinate forfettariamente ai sensi del presente decreto. 
  2. Per le officine di cui al comma 1, le quantita' di  combustibile
da  considerarsi  rispettivamente  impiegate  per  la  produzione  di
energia elettrica e per riscaldamento, sono  determinate  applicando,
alla quantita' di combustibile complessivamente addotto  all'impianto
di micro  cogenerazione,  i  coefficienti,  determinati  dall'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile,  d'ora  in   avanti   indicata   come   ENEA,   indicati
nell'Allegato I, tabella I, al presente decreto. 
  3. Per  le  officine  di  microcogenerazione  di  cui  al  comma  1
alimentate  con  gas  naturale,  l'Ufficio  competente  comunica,  al
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale  fornito
di cui all'articolo  26,  comma  7,  lettera  a),  del  testo  unico,
contestualmente  al  rilascio  della  licenza  di  esercizio  di  cui
all'articolo 53, comma 7,  del  medesimo  testo  unico,  gli  estremi
identificativi della fornitura, le percentuali  di  ripartizione  del
gas naturale addotto  all'impianto  da  considerarsi  rispettivamente
impiegate per la produzione di energia elettrica e per  riscaldamento
determinate ai  sensi  del  comma  2  del  presente  articolo.  Nella
comunicazione di cui al presente comma e' indicata anche  la  lettura
del  misuratore  di  cui  al  comma  1  al  momento  della   verifica
dell'impianto effettuata dal medesimo Ufficio. 
  4. Per il gas naturale impiegato negli impianti di cui al  comma  3
la liquidazione dell'accisa e' effettuata direttamente  dal  soggetto
fornitore sulla base degli elementi al medesimo comunicati  ai  sensi
del comma 3.  Lo  stesso  soggetto  fornitore  espone  nella  fattura
inerente il pagamento del gas naturale fornito, la  ripartizione  dei
consumi e le aliquote di accisa rispettivamente applicate. 
  5. Per  il  gasolio  ed  il  G.P.L.  impiegati  nelle  officine  di
microcogenerazione cui al comma 1, l'Ufficio competente riconosce  al
soggetto esercente dell'officina, il rimborso della maggiore  imposta
versata. A  tal  fine  il  medesimo  soggetto  presenta,  all'Ufficio
competente, una istanza di rimborso della  maggior  imposta  versata,
calcolata sulla base della lettura del misuratore di cui al comma 1 e
le percentuali di ripartizione del combustibile addotto  all'impianto
da  considerarsi  rispettivamente  impiegate  per  la  produzione  di
energia elettrica e per riscaldamento determinate ai sensi del  comma
2. L'istanza di cui al presente comma e' presentata entro il mese  di
marzo di ogni anno solare ed e' relativa ai consumi dell'anno  solare
precedente.  Alla  stessa  sono  allegate  le   fatture   comprovanti
l'acquisto del combustibile utilizzato per la microcogenerazione. 
  6. Per i rimborsi  di  cui  al  comma  5  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui  al  regolamento  adottato  con  il  decreto  del
Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. 
  7.  Il  misuratore  delle   quantita'   di   combustibile   addotte
all'impianto di microcogenerazione di cui al comma 1 e' conforme alle
specifiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  di
recepimento della direttiva 2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura  ed  alle  relative  disposizioni  sui  controlli  metrologici
successivi. 
  8. Nelle officine di microcogenerazione nelle quali  l'accertamento
dell'accisa sul combustibile non e' effettuata secondo i  criteri  di
cui al comma 1, la quantita' di combustibile addotto alla  produzione
di energia elettrica e' determinata  sulla  base  della  lettura  del
contatore  fiscale  dell'energia  elettrica  prodotta,   dei   poteri
calorifici  superiori  convenzionali   di   cui   alla   tabella   II
dell'Allegato  I  e  del  rendimento  elettrico  e  del  coefficiente
elettrico di cui alla tabella I del  medesimo  Allegato  I,  entrambi
determinati dall'ENEA.  La  restante  quantita'  e'  addotta  all'uso
combustione. A tali officine non si applica l'articolo 3. 
  9. In caso di  officina  di  autoproduzione,  per  il  combustibile
impiegato, trova applicazione l'aliquota ridotta di cui al  punto  11
della tabella A allegata al testo unico. La verifica della condizione
di autoproduzione, per  le  officine  di  microcogenerazione  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  del  presente   decreto,   e'   condotta
dall'Ufficio competente, per ciascun anno solare,  sulla  base  della
dichiarazione di consumo dell'officina elettrica. 
  10. Per le officine di microcogenerazione di  cui  all'articolo  3,
comma 1, le disposizioni in materia di autoproduzione di cui al punto
11, della tabella A allegata al  testo  unico,  trovano  applicazione
solo nel caso in cui l'officina elettrica non sia collegata alla rete
di trasmissione dell'energia elettrica. 
  11. Nelle officine di microcogenerazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, e' ammesso esclusivamente l'impiego di gasolio o  di  G.P.L.
destinati ad essere impiegati come combustibili per riscaldamento.