Articolo 5 (Stagionatura) Lo "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura da 10 a 15° C ed un'umidita' compresa fra il 60 ed il 90%. Il tempo di stagionatura comprensivo di tutte le fasi disciplinate, varia in funzione del peso finale delle baffe stagionate, che alla fine della elaborazione non deve essere comunque inferiore a Kg. 3,4. Deve essere inoltre raggiunto il calo peso minimo del 35% in funzione delle diverse classi di peso cosi' come segue: -------------------------------------------------------------------- peso della baffa tempi minimi per il tempi minimi di in Kg. raggiungimento del calo stagionatura in peso del 35% settimane -------------------------------------------------------------------- 3,4 a < 4,3 almeno 15 settimane almeno 20 settimane -------------------------------------------------------------------- 4,3 a < 4,9 almeno 17 settimane almeno 22 settimane -------------------------------------------------------------------- 4,9 a < 5,5 almeno 18 settimane almeno 24 settimane -------------------------------------------------------------------- 5,5 a < 6,0 almeno 20 settimane almeno 26 settimane -------------------------------------------------------------------- 6,0 a < 6,5 almeno 21 settimane almeno 28 settimane -------------------------------------------------------------------- 6,5 a < 7,0 almeno 23 settimane almeno 30 settimane -------------------------------------------------------------------- 7,0 a < 7,5 almeno 24 settimane almeno 32 settimane -------------------------------------------------------------------- I pesi sono riferiti sia al peso delle singole baffe sia al peso medio del lotto di lavorazione relativo. Per l'intero periodo di stagionatura dello "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." la temperatura del prodotto, misurata al cuore, non puo' variare in misura maggiore dell'intervallo definito fra 10 e 15°C. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'articolo 7 esclusivamente nella zona delimitata dall'articolo 2, al fine di garantire al consumatore finale la presenza del caratteristico profilo aromatico e dei suoi sentori piu' delicati.