Art. 2 
 
  1. Il comune autorizza prioritariamente  gli  interventi  volti  al
ripristino  ed  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria connesse agli  interventi  da  realizzare  nelle  aree  dove
insistono gli edifici singoli ubicati nei  centri  storici,  conformi
alle disposizioni degli strumenti  urbanistici  ed  edilizi  vigenti,
stabilendone tempi, modalita' di esecuzione ed oneri.