Art. 2 1. Il comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree dove insistono gli edifici singoli ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, stabilendone tempi, modalita' di esecuzione ed oneri.