Art. 3 1. Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici di cui all'art. 1, comma 2, vincolati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dichiarati di particolare interesse paesaggistico dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, siano superiori ai limiti di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 ed all'art. 21, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917/2010, la parte eccedente e' ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. 2. La situazione economica e' determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente alla data del 6 aprile 2009. 3. L'indicatore della situazione economica e' determinato dal rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale di cui al comma 4, aumentato del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui ai commi 5 e 6, e il pertinente parametro della scala di equivalenza, calcolato ai sensi dei commi 7 e 8. 4. L'indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008, detratto il reddito derivante dagli immobili distrutti o inagibili; b) il reddito delle attivita' finanziarie al 31 dicembre 2008, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare di cui al comma 6. 5. Il patrimonio immobiliare e' costituito dai fabbricati e dai terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese al 31 dicembre 2008. Per la loro valutazione, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato, si considera il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2008, detratto l'intero valore, ovvero una quota parte di esso, degli immobili distrutti o inagibili per i quali non si ha diritto ad alcun contributo. 6. Il patrimonio mobiliare e' ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2008. 7. I parametri della scala di equivalenza sono determinati in relazione al numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, secondo la seguente tabella: ----------------------------------- Numero dei componenti Parametro ----------------------------------- 1 1,00 ----------------------------------- 2 1,57 ----------------------------------- 3 2,04 ----------------------------------- 4 2,46 ----------------------------------- 5 2,85 ----------------------------------- 8. Ai parametri di cui al comma 7 si applicano le seguenti maggiorazioni: a) 0,35 per ogni ulteriore componente; b) 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori; c) 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; o con invalidita' superiore al 66%; d) 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa. 9. L'entita' del contributo e' determinata, in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica, nelle seguenti percentuali: a) fino a 40.000 euro: 30%; b) oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: 20%; c) oltre 80.000 euro: 10%. 10. Gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi sono definiti dalla soprintendenza la quale si esprime sulla congruita' dei relativi costi. 11. Qualora il proprietario sia soggetto diverso dalle persone fisiche, il contributo di cui al comma 1 spetta solo se nell'edificio insistevano una o piu' unita' immobiliari destinate ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 e comunque nei limiti del 10%.