Art. 3 
 
  1. Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento
sismico degli edifici di cui all'art. 1, comma 2, vincolati ai  sensi
dell'art. 10, comma 3, lettera a), del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ovvero  dichiarati  di  particolare   interesse   paesaggistico   dal
competente vice commissario d'intesa con il sindaco, siano  superiori
ai limiti di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010  ed  all'art.  21,  comma  2,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
3917/2010, la parte eccedente e' ammessa ad un  ulteriore  contributo
tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. 
  2. La situazione economica e' determinata con riferimento al nucleo
familiare del richiedente alla data del 6 aprile 2009. 
  3. L'indicatore  della  situazione  economica  e'  determinato  dal
rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale di cui al comma
4, aumentato del venti per  cento  dell'indicatore  della  situazione
patrimoniale di cui ai commi 5 e 6, e il pertinente  parametro  della
scala di equivalenza, calcolato ai sensi dei commi 7 e 8. 
  4. L'indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando: 
    a) il reddito complessivo  ai  fini  IRPEF  quale  risulta  dalla
dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008, detratto  il  reddito
derivante dagli immobili distrutti o inagibili; 
    b) il reddito delle attivita' finanziarie al  31  dicembre  2008,
determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali
del Tesoro al patrimonio mobiliare di cui al comma 6. 
  5. Il patrimonio immobiliare e' costituito  dai  fabbricati  e  dai
terreni edificabili ed agricoli intestati a persone  fisiche  diverse
da  imprese  al  31  dicembre  2008.   Per   la   loro   valutazione,
indipendentemente dal  periodo  di  possesso  nel  periodo  d'imposta
considerato, si considera il valore dell'imponibile definito ai  fini
ICI al 31 dicembre 2008, detratto l'intero valore, ovvero  una  quota
parte di esso, degli immobili distrutti o inagibili per i  quali  non
si ha diritto ad alcun contributo. 
  6. Il patrimonio mobiliare e' ottenuto sommando i valori  mobiliari
in senso stretto, le partecipazioni in societa'  non  quotate  e  gli
altri cespiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2008. 
  7. I parametri della  scala  di  equivalenza  sono  determinati  in
relazione al numero dei soggetti appartenenti  al  nucleo  familiare,
secondo la seguente tabella: 
    


-----------------------------------
Numero dei componenti    Parametro
-----------------------------------
          1                1,00
-----------------------------------
          2                1,57
-----------------------------------
          3                2,04
-----------------------------------
          4                2,46
-----------------------------------
          5                2,85
-----------------------------------


    
  8. Ai parametri  di  cui  al  comma  7  si  applicano  le  seguenti
maggiorazioni: 
    a) 0,35 per ogni ulteriore componente; 
    b) 0,20 in caso di  assenza  del  coniuge  e  presenza  di  figli
minori; 
    c) 0,50 per ogni componente con handicap  psicofisico  permanente
di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104;  o
con invalidita' superiore al 66%; 
    d) 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi  i
genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa. 
  9. L'entita' del contributo e' determinata, in relazione al  valore
dell'indicatore   della   situazione   economica,   nelle    seguenti
percentuali: 
    a) fino a 40.000 euro: 30%; 
    b) oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: 20%; 
    c) oltre 80.000 euro: 10%. 
  10. Gli interventi di restauro di particolari  elementi  decorativi
sono  definiti  dalla  soprintendenza  la  quale  si  esprime   sulla
congruita' dei relativi costi. 
  11. Qualora il proprietario  sia  soggetto  diverso  dalle  persone
fisiche, il contributo di cui al comma 1 spetta solo se nell'edificio
insistevano una o piu' unita'  immobiliari  destinate  ad  abitazione
principale alla data del 6 aprile 2009 e comunque nei limiti del 10%.