Art. 6 1. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprieta' pubblica e' maggioritaria, provvede il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprieta' pubblica non e' maggioritaria, puo' provvedere il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta della proprieta' privata maggioritaria. 2. I progetti delle singole unita' immobiliari inserite nell'edificio o nell'aggregato di cui al comma 1 devono essere coerenti con gli interventi strutturali disposti per l'intero edificio o aggregato e sono verificati prioritariamente dal comune competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo.