Art. 6 
 
  1. Agli interventi  di  riparazione  o  ricostruzione  delle  parti
comuni e strutturali di edifici o di  aggregati  edilizi  in  cui  la
proprieta'  pubblica  e'  maggioritaria,  provvede   il   commissario
delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, del competente  provveditorato  interregionale  alle  opere
pubbliche o dei  soggetti  pubblici  proprietari,  su  richiesta  del
consorzio. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti
comuni e strutturali di edifici o di  aggregati  edilizi  in  cui  la
proprieta'  pubblica  non  e'  maggioritaria,  puo'   provvedere   il
commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, del competente provveditorato  interregionale  alle
opere pubbliche o dei soggetti  pubblici  proprietari,  su  richiesta
della proprieta' privata maggioritaria. 
  2.  I  progetti   delle   singole   unita'   immobiliari   inserite
nell'edificio o nell'aggregato  di  cui  al  comma  1  devono  essere
coerenti  con  gli  interventi  strutturali  disposti  per   l'intero
edificio o aggregato e sono verificati  prioritariamente  dal  comune
competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo.