Art. 9 1. Agli oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 2012 Il Presidente: Monti