Art. 9 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli interventi di  ricostruzione  di  cui
alla presente ordinanza si provvede a valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 14, comma 1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 gennaio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti