IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  concernente  norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto in particolare l'art. 29, comma 21, della predetta  legge  n.
240/2010 il quale prevede che con decreto del Ministro, previo parere
del CUN e del CNAM, sono disciplinate le modalita' organizzative  per
consentire agli studenti  la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di
studio universitari e a corsi di  studio  presso  i  Conservatori  di
musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia  nazionale  di
danza; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 concernente «Disposizioni per l'uniformita' di  trattamento  sul
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della  legge  2
dicembre 1991, n. 390»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie
di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
nazionale  di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli  Istituti
musicali pareggiati; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 8,  lettere  c)  ed  h)  della
citata legge  n.  508/1999  che  prevede  modalita'  e  strumenti  di
raccordo  tra  il  sistema  universitario  e  gli  istituti  di  alta
formazione   artistica   e   musicale,   nonche'   la   facolta'   di
convenzionamento con le Istituzioni universitarie per lo  svolgimento
di attivita' finalizzate al rilascio di titoli universitari da  parte
degli Atenei e di diplomi accademici da parte di Istituzioni di  alta
formazione artistica e musicale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212,  concernente  «Regolamento  riguardante  la  disciplina  per  la
definizione degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003.
n.  132,  concernente  «Regolamento  sui  criteri   per   l'autonomia
statutaria,   regolamentare   e   organizzativa   delle   Istituzioni
artistiche e musicali a norma delle legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Acquisito il parere del Consiglio Nazionale per  l'Alta  Formazione
Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   Universitario   Nazionale
nell'adunanza del 6 luglio 2011; 
  Considerato necessario, tenuto conto dei predetti  pareri,  fissare
un  tetto  massimo  di  crediti  acquisibili  annualmente  nelle  due
Istituzioni, adeguati alla contemporanea frequenza dei corsi di studi
e ai relativi contenuti e obiettivi formativi; 
  Ritenuto pertanto, in esecuzione della predetta legge n.  240/2010,
di dover disciplinare la materia in esame; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  organizzative  per
consentire agli studenti  la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di
studio presso le Universita' e presso gli Istituti superiori di studi
musicali e coreutici. 
  2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente  che  dichiari
l'intenzione di avvalersi della contemporanea  iscrizione  presso  le
suddette  istituzioni  presenta  i  piani  di  studio  previsti   dai
rispettivi ordinamenti. 
  3. I  competenti  organi  delle  strutture  didattiche  interessate
verificano  i  piani  di   studio   presentati,   nonche'   la   loro
compatibilita' con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto
allo studente per ciascun anno di corso.  A  seguito  della  predetta
verifica,  i  piani  di  studio  sono  approvati   da   entrambe   le
Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste  dallo
studente,  sono   approvate   con   le   medesime   modalita'.   Fino
all'approvazione dei piani di studio, lo  studente  e'  iscritto  con
riserva ed  e'  ammesso  alle  attivita'  formative  in  entrambe  le
istituzioni. 
  4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra  ogni
informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla  carriera  di
studio dello studente.