Art. 2 
 
  Le Universita'  e  gli  Istituti  superiori  di  studi  musicali  e
coreutici,  previa  eventuale  individuazione  di  un  referente  per
ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra  le  stesse,
concordano inoltre le modalita' per la verifica dei seguenti aspetti: 
    a) le attivita' formative svolte dallo studente per ciascun  anno
accademico  nelle  due  istituzioni  e  l'acquisizione  dei  relativi
crediti formativi che,  comunque,  non  possono  superare  il  limite
complessivo di 90 per anno, fatti  salvi  quelli  conseguiti  per  le
discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti; 
    b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente; 
    c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto  allo  studio,
previsti dalla normativa  vigente,  in  raccordo  con  gli  organismi
regionali competenti in materia; 
    d) la  durata  massima  di  iscrizione  prevista  nei  rispettivi
ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonche' eventuali
ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti. 
  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 28 settembre 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 14, foglio n. 322