Art. 2 Le Universita' e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalita' per la verifica dei seguenti aspetti: a) le attivita' formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti; b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente; c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia; d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonche' eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 settembre 2011 Il Ministro: Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 322