IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220; Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze del verbale di accertamento del 27/01/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La Cooperativa «Sempremusica Societa' Cooperativa» con sede in Gallarate (VA), costituita in data 18/01/2006, n. REA VA-302321, Codice fiscale n. 02242870026, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28/06/1964, con studio in Lungarno Guicciardini n. 9, Firenze - 50125, ne e' nominato commissario liquidatore.