IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le piccole e medie imprese 
                       e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16  marzo
1942 n. 267; 
  Viste le risultanze del verbale  di  accertamento  del  27/01/2011,
effettuate dal  revisore  incaricato  dal  Ministero  dello  Sviluppo
Economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si
rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545 septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Centrale  per   le
Cooperative  in  data   28/09/2011   in   merito   all'adozione   dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento  per  atto   d'autorita'   ai   sensi   dell'art.   2545
septiesdecies  c.c.,   con   contestuale   nomina   del   commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Cooperativa «Sempremusica  Societa'  Cooperativa»  con  sede  in
Gallarate (VA), costituita in  data  18/01/2006,  n.  REA  VA-302321,
Codice fiscale n. 02242870026, e' sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv.  Roberto  Mantovano,
nato a Napoli il 28/06/1964, con studio in Lungarno  Guicciardini  n.
9, Firenze - 50125, ne e' nominato commissario liquidatore.