IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del servizio sanitario nazionale 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; 
  Vista l'istanza, corredata dalla relativa  documentazione,  con  la
quale la sig.ra Heiss Franziska Maria, nata a  Wasserburg  (Germania)
il 22 ottobre 1966, cittadina tedesca, chiede il  riconoscimento  del
titolo professionale di  «Krankenschwester»  rilasciato  in  Germania
dall'Istituto professionale per l'assistenza ai malati del  distretto
regionale di resenheim dell'ospedale distrettuale  di  Wasserburg  a.
Inn in data  18  marzo  1988,  al  fine  dell'esercizio,  in  Italia,
dell'attivita' professionale di infermiere; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Considerato che in data 18 marzo 1988  la  sig.ra  Heiss  Franziska
Maria ha ricevuto dal governo dell'Alta Baviera il permesso conferito
dallo  Stato   tedesco   per   l'esercizio   della   professione   di
«Krankenschwester»; 
  Visto il certificato rilasciato dall'autorita'  competente  tedesca
in data 16 aprile 2010, e relativa traduzione, il quale attesta,  tra
l'altro, che la formazione professionale acquisita dalla  richiedente
soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III,  capo  IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'ordine di servizio del direttore  generale  dott.  Giovanni
Leonardi in data 12  dicembre  2011,  con  il  quale  si  delegano  i
direttori degli uffici della  direzione  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale  per
la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il   titolo   di   «Krankenschwester»   rilasciato   in    Germania
dall'Istituto professionale per l'assistenza ai malati del  distretto
regionale di Resenheim dell'ospedale distrettuale  di  Wasserburg  a.
Inn  in  data  18  marzo  1988,  con  autorizzazione  ad   esercitare
l'attivita' professionale di «Krankenschwester» a partire dal  giorno
18 marzo 1988, alla sig.ra Heiss Franziska Maria, nata  a  Wasserburg
(Germania) il 22 ottobre 1966, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di infermiere.