Art. 2 
 
                    Obbligo di trasmissione dati 
 
  1. I soggetti pubblici e, su richiesta del GSE, i soggetti privati,
titolari di informazioni necessarie all'implementazione del  sistema,
sono tenuti a fornire i  dati  a  loro  disposizione  necessari  alle
rilevazioni statistiche di cui alle schede riportate nell'Allegato 1.
I dati sono forniti secondo le modalita' operative indicate dal GSE e
per le sole finalita' statistiche di  cui  all'art.  40  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
  2. Le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 1989 si
applicano ai soggetti pubblici  e  privati  che,  senza  giustificato
motivo, non ottemperino, nei tempi e nei modi stabiliti,  all'obbligo
di fornire i dati a  loro  disposizione  necessari  alle  rilevazioni
statistiche di cui al comma 1.