Art. 3 Modalita' e tempi per la rilevazione 1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il GSE provvede, per ogni fonte rinnovabile, alla rilevazione dei dati secondo le modalita' riportate nelle schede di cui all'Allegato 1. 2. Il GSE, verificata l'attendibilita' dei dati, provvede alla loro elaborazione, ed entro il 30 ottobre di ogni anno invia al Ministero un rapporto di monitoraggio statistico contenente i dati necessari per la trasmissione a Eurostat, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno. I dati statistici riportati nel rapporto sono coerenti e confrontabili con quelli contenuti nelle comunicazioni del Ministero alla Commissione europea ed a Eurostat. 3. Il rapporto di cui al comma 2 e' articolato nei tre principali settori di utilizzo delle energie rinnovabili, elettrico, termico e trasporti, ed ha i seguenti contenuti: a. settore elettrico: dati statistici relativi al numero degli impianti di produzione di energia elettrica da Fonte Energetica Rinnovabile (FER), alla potenza installata e all'energia prodotta, sia in valore assoluto che in termini di variazione rispetto agli anni precedenti, per ciascuna fonte rinnovabile, a livello nazionale, regionale e provinciale in forma aggregata, nonche' il confronto dei dati sugli impianti a fonti rinnovabili a livello europeo; b. settore termico: per ciascuna fonte rinnovabile, approfondimenti e dati relativi alla distribuzione degli impieghi tra il settore della trasformazione e usi finali, entrambi articolati per settore di utilizzo finale, in valore assoluto e in termini di variazioni rispetto agli anni precedenti; c. settore dei trasporti: approfondimenti e dati relativi all'utilizzo di biocarburanti e energia elettrica per i trasporti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 gennaio 2012 Il Ministro: Passera