ARTICOLO IV - EFFICACIA; EMENDAMENTI 4.01. La Condizione di Efficacia consiste nel fatto che questo Accordo sia stato correttamente firmato dai rappresentanti del Beneficiario e del Donatore, debitamente autorizzati, e che il completamento delle rispettive procedure interne sia stato comunicato attraverso notifiche scritte. 4.02 Questo Accordo, come le Distinte e le Appendici allegate, puo' essere modificato con accordo congiunto e scambio di lettere firmate dai rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati. 4.03 Le controversie che potranno sorgere tra le Parti a seguito dell'applicazione dell'Accordo, saranno definite amichevolmente grazie alla consultazione tra le Parti, condotta attraverso canali diplomatici. 4.04 Questo Accordo rimarra' in vigore fino al completamento del Progetto e all'approvazione, da parte del Donatore, del rapporto finale, e comunque per non piu' di 36 mesi dalla data di entrata in vigore, a meno che estensioni siano richieste e autorizzate.