(Allegato-art. IV)
                ARTICOLO IV - EFFICACIA; EMENDAMENTI 
 
4.01. La Condizione  di  Efficacia  consiste  nel  fatto  che  questo
Accordo  sia  stato  correttamente  firmato  dai  rappresentanti  del
Beneficiario e  del  Donatore,  debitamente  autorizzati,  e  che  il
completamento delle rispettive procedure interne sia stato comunicato 
attraverso notifiche scritte. 
4.02 Questo Accordo, come le Distinte e le Appendici  allegate,  puo'
essere modificato con accordo congiunto e scambio di lettere firmate 
dai rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati. 
4.03 Le controversie che potranno sorgere  tra  le  Parti  a  seguito
dell'applicazione  dell'Accordo,  saranno   definite   amichevolmente
grazie alla consultazione tra le Parti, condotta attraverso canali 
diplomatici. 
4.04 Questo Accordo rimarra' in  vigore  fino  al  completamento  del
Progetto e all'approvazione, da  parte  del  Donatore,  del  rapporto
finale, e comunque per non piu' di 36 mesi dalla data di entrata in 
vigore, a meno che estensioni siano richieste e autorizzate.