ARTICOLO XIII Assunzione dei membri dell'equipaggio 1. Gli armatori di una Parte Contraente possono assumere, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, cittadini qualificati dell'altra Parte Contraente. 2 Eventuali dispute che scaturiscano dai rispettivi contratti di assunzione dell'equipaggio tra un armatore ed di una Parte Contraente e un marittimo dell'altra Parte Contraente saranno trasmesse per la composizione unicamente alla giurisdizione dei Tribunali competenti di una delle Parti Contraenti, con esclusione di ogni Tribunale o Autorita' di Paesi terzi.