(Allegato-art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                Assunzione dei membri dell'equipaggio 
 
1.  Gli  armatori  di  una  Parte  Contraente  possono  assumere,  in
conformita' con le proprie leggi e regolamenti, cittadini qualificati 
dell'altra Parte Contraente. 
2 Eventuali dispute che  scaturiscano  dai  rispettivi  contratti  di
assunzione dell'equipaggio tra un armatore ed di una Parte Contraente
e un marittimo dell'altra Parte Contraente saranno trasmesse  per  la
composizione unicamente alla giurisdizione dei  Tribunali  competenti
di una delle Parti Contraenti, con esclusione di ogni Tribunale o 
Autorita' di Paesi terzi.