ARTICOLO XIV Trasferimento dei redditi e dei proventi Ciascuna Parte Contraente concede alle societa' nazionali di navigazione marittima dell'altra Parte Contraente il diritto di utilizzare i redditi e gli altri proventi realizzati nel proprio territorio a seguito delle attivita' svolte in applicazione del presente Accordo per coprire le spese da effettuarsi in quel territorio 2. Ciascuna Parte Contraente concede a queste societa' il diritto di trasferire liberamente tali redditi e proventi sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. 11 diritto di utilizzo, di cui al paragrafo non pregiudica il diritto dello Stato, sul cui territorio le spese sono state fatte, di riscuotere, in conformita' con le proprie leggi nazionali, le imposte sui redditi e sui proventi dovuti dalle pertinenti societa' nazionali di navigazione. Le procedure di trasferimento dei redditi e dei proventi; menzionate al paragrafo 2, effettuate dalle stesse societa', potranno avere luogo solo dopo che le stesse societa' abbiano adempiuto tutti gli obblighi fiscali, con le relative procedure, previsti dalla normativa della Stato Contraente nel cui territorio e' esercitata l'attivita'. 4. I trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno in cui tali trasferimenti vengono richiesti nel piu' breve tempo possibile e senza altre limitazioni. In assenza di cambio ufficiale, i trasferimenti saranno effettuati al cambio di mercato prevalente per le transazioni correnti.