(Allegato-art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
              Trasferimento dei redditi e dei proventi 
 
Ciascuna  Parte  Contraente  concede  alle  societa'   nazionali   di
navigazione marittima  dell'altra  Parte  Contraente  il  diritto  di
utilizzare i redditi e gli  altri  proventi  realizzati  nel  proprio
territorio a seguito  delle  attivita'  svolte  in  applicazione  del
presente Accordo per coprire le spese da effettuarsi in quel 
territorio 
2. Ciascuna Parte Contraente concede a queste societa' il diritto  di
trasferire liberamente tali redditi e proventi sul territorio 
dell'altra Parte Contraente. 
3. 11 diritto di utilizzo, di cui  al  paragrafo  non  pregiudica  il
diritto dello Stato, sul cui territorio le spese sono state fatte, di
riscuotere, in conformita' con le proprie leggi nazionali, le imposte
sui redditi e sui proventi dovuti dalle pertinenti societa' nazionali
di navigazione. Le procedure  di  trasferimento  dei  redditi  e  dei
proventi;  menzionate  al  paragrafo  2,  effettuate   dalle   stesse
societa', potranno avere luogo  solo  dopo  che  le  stesse  societa'
abbiano  adempiuto  tutti  gli  obblighi  fiscali,  con  le  relative
procedure, previsti dalla normativa della Stato Contraente nel cui 
territorio e' esercitata l'attivita'. 
4. I trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta  convertibile
al tasso  ufficiale  di  cambio  previsto  nel  giorno  in  cui  tali
trasferimenti vengono richiesti nel  piu'  breve  tempo  possibile  e
senza  altre  limitazioni.  In  assenza  di   cambio   ufficiale,   i
trasferimenti saranno effettuati al cambio di mercato prevalente per 
le transazioni correnti.