ARTICOLO XVII Termini di riferimento per il Comitato Congiunto per gli Affari marittimi 1. Sara' costituito un Comitato Congiunto italo-cipriota per gli Affari Marittimi con lo scopo di rafforzare la cooperazione nel settore dei trasporti marittimi mercantili tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica italiana ed il Ministero delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici di Cipro. 2. Il Comitato Congiunto consistera' nelle delegazioni delle Parti Contraenti. Ciascuna delegazione sara' guidata da un rappresentante nominato dall'autorita' marittima nazionale competenti della rispettiva Parte Contraente. La composizione di ciascuna delegazione sara' determinata dalla stessa autorita'. 3. Il Comitato Congiunto si' riunira' in conformita' con le Regole di Procedura di cui all'Articolo XVIII con lo scopo di assicurare l'implementazione del presente Accordo e di considerare, inter alia, i seguenti: a) questioni relative alla sicurezza marittima; b) addestramento e certificazione dei trasporti marittimi: c) cooperazione nell'investigazione di incidenti marittimi; d) ogni altra materia inerente ai trasporti marittimi mercantili che sara' mutuamente concordata.