(Allegato-art. XVII)
                            ARTICOLO XVII 
Termini di riferimento per il Comitato  Congiunto  per   gli   Affari
                              marittimi 
 
1. Sara' costituito un  Comitato  Congiunto  italo-cipriota  per  gli
Affari Marittimi con lo  scopo  di  rafforzare  la  cooperazione  nel
settore dei trasporti marittimi mercantili  tra  il  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica italiana ed il 
Ministero delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici di Cipro. 
2. Il Comitato Congiunto consistera' nelle  delegazioni  delle  Parti
Contraenti. Ciascuna delegazione sara' guidata da  un  rappresentante
nominato  dall'autorita'   marittima   nazionale   competenti   della
rispettiva Parte Contraente. La composizione di ciascuna delegazione 
sara' determinata dalla stessa autorita'. 
3. Il Comitato Congiunto si' riunira' in conformita' con le Regole di
Procedura di cui  all'Articolo  XVIII  con  lo  scopo  di  assicurare
l'implementazione del presente Accordo e di considerare, inter alia, 
i seguenti: 
a) questioni relative alla sicurezza marittima; 
b) addestramento e certificazione dei trasporti marittimi: 
c) cooperazione nell'investigazione di incidenti marittimi; 
d) ogni altra materia inerente ai trasporti marittimi mercantili che 
sara' mutuamente concordata.