(Allegato-art. XIX)
                            ARTICOLO XIX 
                 Emendamento/Revisione dell'Accordo 
 
1. Il presente Accordo potra'  essere  modificato  o  revisionato  su
richiesta di una delle due Parti Contraenti notificata all'altra 
Parte Contraente per iscritto e per le vie diplomatiche. 
2. Tali modifiche e revisioni vengono concordate per iscritto tra  le
Parti Contraenti ed entreranno in vigore in seguito alla stessa 
procedura descritta in Articolo XX.