ARTICOLO XIX Emendamento/Revisione dell'Accordo 1. Il presente Accordo potra' essere modificato o revisionato su richiesta di una delle due Parti Contraenti notificata all'altra Parte Contraente per iscritto e per le vie diplomatiche. 2. Tali modifiche e revisioni vengono concordate per iscritto tra le Parti Contraenti ed entreranno in vigore in seguito alla stessa procedura descritta in Articolo XX.