(Allegato-art. II)
                             ARTICOLO II 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente Accordo  l'espressione  "nave  di  una  Parte
Contraente" indica ogni nave commerciale  di  proprieta'  di  persone
fisiche giuridiche di una Parte Contraente immatricolate nel registro
o registri navali di quella Parte o battente la sua bandiera, in 
conformita' con la propria legislazione. 
Tale termine tuttavia non include: 
a) le navi da guerra; 
b) navi governative adibite a scopi non commerciali; 
c) le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; 
d) le navi ospedale; 
e) le navi da pesca; 
f) le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi  dei  porti,
delle rade e delle spiagge compreso il pilotaggio, il rimorchio, 
l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento marino; 
g) le navi scuola; 
h) le unita' da diporto; 
i) le navi addette ai trasporti dei rifiuti tossici. 
2. L'espressione "membro di equipaggio" indica il comandante ed  ogni
altra persona che sia impiegata a  bordo  della  nave,  il  cui  nome
figuri nel ruolo equipaggio e che eserciti funzioni relative alla 
direzione, alla manutenzione ed alla gestione della nave medesima. 
3. L'espressione "porti delle Parti Contraenti"  indica  i  porti  di
mare, che incluse le rade, nel territorio di una delle Parti 
Contraenti approvati e aperti alla navigazione internazionale.