ARTICOLO II Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo l'espressione "nave di una Parte Contraente" indica ogni nave commerciale di proprieta' di persone fisiche giuridiche di una Parte Contraente immatricolate nel registro o registri navali di quella Parte o battente la sua bandiera, in conformita' con la propria legislazione. Tale termine tuttavia non include: a) le navi da guerra; b) navi governative adibite a scopi non commerciali; c) le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; d) le navi ospedale; e) le navi da pesca; f) le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge compreso il pilotaggio, il rimorchio, l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento marino; g) le navi scuola; h) le unita' da diporto; i) le navi addette ai trasporti dei rifiuti tossici. 2. L'espressione "membro di equipaggio" indica il comandante ed ogni altra persona che sia impiegata a bordo della nave, il cui nome figuri nel ruolo equipaggio e che eserciti funzioni relative alla direzione, alla manutenzione ed alla gestione della nave medesima. 3. L'espressione "porti delle Parti Contraenti" indica i porti di mare, che incluse le rade, nel territorio di una delle Parti Contraenti approvati e aperti alla navigazione internazionale.