(Allegato-art. XX)
                             ARTICOLO XX 
                Entrata in vigore - Durata - Scadenza 
 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data  della  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  Contraenti  si
saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto "espletamento delle 
procedure legali/costituzionali 
2. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' 
rinnovato tacitamente per ulteriori identici periodi. 
3. Il presente Accordo potra' essere denunciato da entrambe le  Parti
Contraenti per le vie diplomatiche in qualsiasi momento e la denuncia
avra' effetto sei mesi dopo che tale notifica e' stata ricevuta 
dall'altra Parte Contraente. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico