ARTICOLO XX Entrata in vigore - Durata - Scadenza 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto "espletamento delle procedure legali/costituzionali 2. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' rinnovato tacitamente per ulteriori identici periodi. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato da entrambe le Parti Contraenti per le vie diplomatiche in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo che tale notifica e' stata ricevuta dall'altra Parte Contraente. Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico