(Allegato-art. V)
                             ARTICOLO V 
                  Trattamento delle navi nei porti 
 
1. Ciascuna Parte Contraente riservera' alle  navi  utilizzate  dalle
societa' nazionali di navigazione dell'altra  Parte  Contraente,  che
facciano scalo nei suoi porti, lo stesso trattamento riservato alle 
proprie navi ivi compreso: 
a) l'ingresso Libero nei porti; 
b) lo scalo e la partenza dai porti medesimi; 
c) il pagamento delle tasse e delle tariffe e dei diritti marittimi, 
riferiti ai servizi portuali; 
d) i diritti e le tasse portuali; 
e) l'utilizzazione di attrezzature portuali per le operazioni 
connesse al carico ed allo scarico; 
f) l'utilizzazione di impianti o servizi portuali destinati allo 
scarico dei rifiuti di bordo e del carico; 
g) l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e delle 
merci: 
Per quanto riguarda le tasse di ancoraggio, utilizzazione di  fari  e
segnalazioni marittime o similari, il  trattamento  nazionale  verra'
applicato soltanto alle navi battenti bandiera delle Parti 
Contraenti. 
2. Le Parti  Contraenti  adotteranno  -  in  conformita'  delle  loro
rispettive  leggi  e  regolamenti  nazionali  -   tutte   le   misure
appropriate per evitare ritardi alle navi nei porti  e  semplificare,
per quanto possibile, il disbrigo delle formalita' di frontiera, 
doganali, sanitarie e altre formalita' applicabili nei porti. 
3. Le disposizioni del presente Accordo non  pregiudicano  i  diritti
delle  autorita'  marittime  nazionali  competenti,  delle  autorita'
locali e delle autorita' portuali nell'applicazione delle leggi e dei
regolamenti in materia doganale, di sanita'  pubblica,  di  sicurezza
delle navi e dei porti, di tutela contro. l'inquinamento  marino,  di
salvaguardia  della  vita  umana  in  mare,  di  trasporto  di  merci
pericolose, di rifiuti tossici e loro identificazione e nonche' di 
ammissione degli stranieri. 
4. Ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra Parte  Contraente
la propria legislazione e regolamenti nazionali nelle materie del 
presente Accordo.