ARTICOLO V Trattamento delle navi nei porti 1. Ciascuna Parte Contraente riservera' alle navi utilizzate dalle societa' nazionali di navigazione dell'altra Parte Contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi ivi compreso: a) l'ingresso Libero nei porti; b) lo scalo e la partenza dai porti medesimi; c) il pagamento delle tasse e delle tariffe e dei diritti marittimi, riferiti ai servizi portuali; d) i diritti e le tasse portuali; e) l'utilizzazione di attrezzature portuali per le operazioni connesse al carico ed allo scarico; f) l'utilizzazione di impianti o servizi portuali destinati allo scarico dei rifiuti di bordo e del carico; g) l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e delle merci: Per quanto riguarda le tasse di ancoraggio, utilizzazione di fari e segnalazioni marittime o similari, il trattamento nazionale verra' applicato soltanto alle navi battenti bandiera delle Parti Contraenti. 2. Le Parti Contraenti adotteranno - in conformita' delle loro rispettive leggi e regolamenti nazionali - tutte le misure appropriate per evitare ritardi alle navi nei porti e semplificare, per quanto possibile, il disbrigo delle formalita' di frontiera, doganali, sanitarie e altre formalita' applicabili nei porti. 3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti delle autorita' marittime nazionali competenti, delle autorita' locali e delle autorita' portuali nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia doganale, di sanita' pubblica, di sicurezza delle navi e dei porti, di tutela contro. l'inquinamento marino, di salvaguardia della vita umana in mare, di trasporto di merci pericolose, di rifiuti tossici e loro identificazione e nonche' di ammissione degli stranieri. 4. Ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra Parte Contraente la propria legislazione e regolamenti nazionali nelle materie del presente Accordo.