ARTICOLO VII Documenti d'identita' dei marittimi 1. Ciascuna Parte Contraente riconoscera' i documenti d'identita' dei marittimi rilasciati dalle Autorita' marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente. ai membri dell'equipaggio cittadini di detta Parte Contraente e garantira' ai possessori di tali documenti i diritti previsti dagli articoli VIII e IX alle condizioni ivi stipulate. 2. I documenti d'identita' dei membri di equipaggio sono: a) il "Libretto di navigazione" rilasciato dalle competenti autorita' italiane b) il "Seafarer's Identificatimi and Sea Service Record Book" ed il passaporto, rilasciati dalle competenti autorita' cipriote. 3) Nel caso in cui i documenti d'identita' menzionati in questo paragrafo fossero sostituiti o ne fosse aggiunto uno nuovo, il nuovo nome sara' comunicato all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.