(Allegato-art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                 Documenti d'identita' dei marittimi 
 
1. Ciascuna Parte Contraente riconoscera' i documenti d'identita' dei
marittimi rilasciati dalle Autorita' marittime  nazionali  competenti
dell'altra Parte Contraente. ai membri dell'equipaggio  cittadini  di
detta Parte Contraente e garantira' ai possessori di tali documenti i
diritti previsti dagli articoli VIII e IX alle condizioni ivi 
stipulate. 
2. I documenti d'identita' dei membri di equipaggio sono: 
a) il "Libretto di navigazione" rilasciato dalle competenti autorita' 
italiane 
b) il "Seafarer's Identificatimi and Sea Service Record Book" ed il 
passaporto, rilasciati dalle competenti autorita' cipriote. 
3) Nel caso in cui  i  documenti  d'identita'  menzionati  in  questo
paragrafo fossero sostituiti o ne fosse aggiunto uno nuovo, il  nuovo
nome sara' comunicato all'altra Parte Contraente attraverso i canali 
diplomatici.