ARTICOLO VIII Sbarco temporaneo dei membri dell'equipaggio I membri di equipaggio di una Parte Contraente, titolari dei documenti di identita' di cui all'articolo VII, sono autorizzati a scendere temporaneamente a terra nel territorio del porto dell'altra Parte Contraente, e nelle sue vicinanze, a condizione che risultino iscritti nella lista dei membri dell'equipaggio della nave, nel rispetto della legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente ove ha sede il porto.