(Allegato-art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
            Sbarco temporaneo dei membri dell'equipaggio 
 
I  membri  di  equipaggio  di  una  Parte  Contraente,  titolari  dei
documenti di identita' di cui all'articolo VII,  sono  autorizzati  a
scendere temporaneamente a terra nel territorio del porto  dell'altra
Parte Contraente, e nelle sue vicinanze, a condizione  che  risultino
iscritti nella lista  dei  membri  dell'equipaggio  della  nave,  nel
rispetto della legislazione vigente nel territorio della Parte 
Contraente ove ha sede il porto.