(Allegato-art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                  Diritto di transito per marittimi 
 
1. I titolari dei documenti  d'identita'  di  cui  all'Articolo  VII,
cittadini di  una  delle  Parti  Contraenti,  hanno  il  permesso  in
qualita' di passeggeri di qualsiasi mezzo di  trasporto  di  entrare,
senza visto, nel territorio dell'altra Parte Contraente o di  passare
in transito attraverso il suo territorio allo scopo di raggiungere la
propria nave o essere trasferiti su di un'altra nave  o  far  rientro
nel proprio Paese, o per  qualsiasi  altro  motivo  con  il  consenso
dell'autorita' nazionale competente di quest'altra Parte Contraente. 
2. Nel caso in cui il titolare dei  documenti  di  identita'  di  cui
all'Articolo VII non sia un cittadino di una delle Parti  Contraenti,
dovra' essere titolare di un passaporto valido o di un altro 
documento di viaggio valido. 
In questo caso qualsiasi visto che si rende necessario allo scopo  di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere rilasciato , in
conformita' con la legislazione nazionale, sempre che il rientro  nel
paese in cui e' stato rilasciato il documento di viaggio del 
marittimo venga garantito al titolare. 
3. Se il titolare dei documenti d'identita' di cui  all'Articolo  VII
sbarca nel porto di una delle Parti Contraenti per ragioni di salute,
le Autorita' competenti  concederanno  le  autorizzazioni  necessarie
affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero,  soggiornare  nel
proprio  territorio  e  successivamente,  con  qualsiasi   mezzo   di
trasporto, rientrare nel suo Paese di origine o raggiungere un altro 
porto per l'imbarco. 
4. Le Parti Contraenti si riservano il diritto di  negare  l'ingresso
nei rispettivi territori ad ogni persona che, seppure titolare dei 
documenti sopraindicati, sia ritenuta indesiderabile dalle stesse.