ARTICOLO IX Diritto di transito per marittimi 1. I titolari dei documenti d'identita' di cui all'Articolo VII, cittadini di una delle Parti Contraenti, hanno il permesso in qualita' di passeggeri di qualsiasi mezzo di trasporto di entrare, senza visto, nel territorio dell'altra Parte Contraente o di passare in transito attraverso il suo territorio allo scopo di raggiungere la propria nave o essere trasferiti su di un'altra nave o far rientro nel proprio Paese, o per qualsiasi altro motivo con il consenso dell'autorita' nazionale competente di quest'altra Parte Contraente. 2. Nel caso in cui il titolare dei documenti di identita' di cui all'Articolo VII non sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, dovra' essere titolare di un passaporto valido o di un altro documento di viaggio valido. In questo caso qualsiasi visto che si rende necessario allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere rilasciato , in conformita' con la legislazione nazionale, sempre che il rientro nel paese in cui e' stato rilasciato il documento di viaggio del marittimo venga garantito al titolare. 3. Se il titolare dei documenti d'identita' di cui all'Articolo VII sbarca nel porto di una delle Parti Contraenti per ragioni di salute, le Autorita' competenti concederanno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero, soggiornare nel proprio territorio e successivamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, rientrare nel suo Paese di origine o raggiungere un altro porto per l'imbarco. 4. Le Parti Contraenti si riservano il diritto di negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona che, seppure titolare dei documenti sopraindicati, sia ritenuta indesiderabile dalle stesse.