(Allegato-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
Modalita' di svolgimento dell'attivita' di supporto, addestramento  e
                             formazione 
 
3.1 In quanto necessaria le due  Parti  Contraenti  concorderanno  la
durata del periodo di temporanea assegnazione del  proprio  personale
sul territorio dell'altra Parte Contraente. 
3.2 Il Comando Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  -
Guardia  Costiera  si  riserva  di  inviare  sul   territorio   della
Repubblica di Panama,  in  via  temporanea  ed  occasionale,  proprio
personale dalla sede di Messina, come da  altre  sedi  italiane,  per
attivita'  di  supporto,  addestramento  e  formazione  a  favore  di
personale panamense incaricato della  gestione  delle  unita'  navali
cedute. 
3.3 Le attivita' di supporto, addestramento e formazione a favore  di
personale panamense potranno essere realizzate di comune accordo, sia
nella Repubblica Italiana che nella Repubblica di Panama, a terra (in
area portuale o presso cantieri navali) ovvero a bordo delle medesime
unita' navali, agli ormeggi o in navigazione, nei  limiti  di  quanto
previsto dall'attivita' formativa di volta in volta concordata e  nel
rispetto delle vigenti norme nazionali. 
3.4  Il  personale  italiano  e  panamense  destinato   all'attivita'
indicata  dovra'  essere  in  possesso  di   un   buon   livello   di
familiarizzazione, teorica e pratica, delle unita' navali in  parola,
ed essere qualificato, anche linguisticamente - grazie  alla  propria
esperienza  professionale  -  per  svolgere  l'incarico   per   conto
dell'Amministrazione di appartenenza.