ARTICOLO 3 Modalita' di svolgimento dell'attivita' di supporto, addestramento e formazione 3.1 In quanto necessaria le due Parti Contraenti concorderanno la durata del periodo di temporanea assegnazione del proprio personale sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3.2 Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera si riserva di inviare sul territorio della Repubblica di Panama, in via temporanea ed occasionale, proprio personale dalla sede di Messina, come da altre sedi italiane, per attivita' di supporto, addestramento e formazione a favore di personale panamense incaricato della gestione delle unita' navali cedute. 3.3 Le attivita' di supporto, addestramento e formazione a favore di personale panamense potranno essere realizzate di comune accordo, sia nella Repubblica Italiana che nella Repubblica di Panama, a terra (in area portuale o presso cantieri navali) ovvero a bordo delle medesime unita' navali, agli ormeggi o in navigazione, nei limiti di quanto previsto dall'attivita' formativa di volta in volta concordata e nel rispetto delle vigenti norme nazionali. 3.4 Il personale italiano e panamense destinato all'attivita' indicata dovra' essere in possesso di un buon livello di familiarizzazione, teorica e pratica, delle unita' navali in parola, ed essere qualificato, anche linguisticamente - grazie alla propria esperienza professionale - per svolgere l'incarico per conto dell'Amministrazione di appartenenza.