ARTICOLO 4 Regime giuridico applicabile al personale e risoluzione delle controversie 4.1 Fermo restando il rispetto, da parte del personale di ogni Parte contraente presente sul territorio dell'altra Parte, di norme e regolamenti del Paese ospitante, in caso di azioni o violazioni commesse dal personale di ogni Parte contraente, presente sul territorio dell'altra Parte, il Paese ospitante - prima di avviare ogni altra iniziativa - si impegna a darne immediata notizia alle autorita' del Paese di origine, anche attraverso i consueti canali diplomatici. 4.2 Ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sara' risolta mediante l'applicazione dell'art. V del citato 'Memorandum d'Intesa'.