(Allegato-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
Regime  giuridico  applicabile  al  personale  e  risoluzione   delle
                            controversie 
 
4.1 Fermo restando il rispetto, da parte del personale di ogni  Parte
contraente presente sul  territorio  dell'altra  Parte,  di  norme  e
regolamenti del Paese ospitante,  in  caso  di  azioni  o  violazioni
commesse  dal  personale  di  ogni  Parte  contraente,  presente  sul
territorio dell'altra Parte, il Paese ospitante -  prima  di  avviare
ogni altra iniziativa - si impegna a  darne  immediata  notizia  alle
autorita' del Paese di origine, anche attraverso  i  consueti  canali
diplomatici. 
4.2 Ogni controversia riguardante  l'interpretazione  o  l'attuazione
del presente Accordo sara' risolta mediante l'applicazione  dell'art.
V del citato 'Memorandum d'Intesa'.