ARTICOLO 6 Entrata in vigore, durata, modifiche e clausole finali 6.1 Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della firma delle Parti Contraenti. 6.2 Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento dalle Parti Contraenti mediante intesa in forma scritta. 6.3 Il Presente Accordo restera' in vigore fino al termine dell'attivita' di supporto, addestramento e formazione prevista, e comunque per un periodo non superiore a 2 anni, salva l'eventuale denuncia che ciascuna Parte Contraente potra' comunicare all'altra, in forma scritta, con un preavviso di almeno 3 mesi (decorso il quale il presente Accordo si intende risolto, salvo quanto previsto al successivo paragrafo). 6.4 Le Parti Contraenti si impegnano, in caso di denuncia del presente Accordo, a proseguire la cooperazione concordata relativamente alle attivita' ancora in corso di esecuzione al momento della denuncia, salvo diversa decisione da adottare di comune intesa in forma scritta. 6.5 La durata del presente Accordo potra' essere prolungata, previa espressa richiesta di una delle due Parti Contraenti, tramite scambio di note sottoscritte da entrambe le Parti. Sottoscritto a Civitavecchia il 20 luglio 2011 in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA Ammiraglio Ispettore Capo (C.P.) MARCO BRUSCO PER LA REPUBBLICA DI PANAMA - MINISTERO DELLA SICUREZZA PUBBLICA Vice Ministro ALEJANDRO GARUZ Parte di provvedimento in formato grafico