(Allegato-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
       Entrata in vigore, durata, modifiche e clausole finali 
 
6.1 Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della firma delle
Parti Contraenti. 
6.2 Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento
dalle Parti Contraenti mediante intesa in forma scritta. 
6.3  Il  Presente  Accordo  restera'  in  vigore  fino   al   termine
dell'attivita' di supporto, addestramento e  formazione  prevista,  e
comunque per un periodo non superiore a  2  anni,  salva  l'eventuale
denuncia che ciascuna Parte Contraente potra'  comunicare  all'altra,
in forma scritta, con un preavviso di almeno 3 mesi (decorso il quale
il presente Accordo si intende  risolto,  salvo  quanto  previsto  al
successivo paragrafo). 
6.4 Le Parti  Contraenti  si  impegnano,  in  caso  di  denuncia  del
presente   Accordo,   a   proseguire   la   cooperazione   concordata
relativamente alle attivita' ancora in corso di esecuzione al momento
della denuncia, salvo diversa decisione da adottare di comune  intesa
in forma scritta. 
6.5 La durata del presente Accordo potra' essere  prolungata,  previa
espressa richiesta di una delle due Parti Contraenti, tramite scambio
di note sottoscritte da entrambe le Parti. 
 
Sottoscritto a Civitavecchia il 20  luglio  2011  in  due  originali,
ciascuno in lingua italiana e  spagnola,  entrambi  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
 
 
 
    PER LA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
    DEI TRASPORTI - COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE 
                     DI PORTO - GUARDIA COSTIERA 
 
 
            Ammiraglio Ispettore Capo (C.P.) MARCO BRUSCO 
 
 
 
  PER LA REPUBBLICA DI PANAMA - MINISTERO DELLA SICUREZZA PUBBLICA 
 
 
                    Vice Ministro ALEJANDRO GARUZ 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico