Art. 3 Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Biozoo S.r.l.», e' consentito agli stessi, temporaneamente, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilita' dei controlli nel detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale la tutela della qualita' e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.