Art. 3 
 
  Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di
«Biozoo  S.r.l.»,  e'  consentito   agli   stessi,   temporaneamente,
l'utilizzo  delle  confezioni  e  degli  imballaggi   riportanti   il
riferimento   al   codice   comunitario   dell'organismo    la    cui
autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art.  1  del  presente
decreto, fermo restando che  la  responsabilita'  dei  controlli  nel
detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale la tutela  della
qualita' e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.