Art. 3 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. Tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2012. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonche' quella relativa ai BTP 15 novembre 2011/2014 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.