Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  decima
tranche dei titoli stessi  per  un  importo  pari  al  10  per  cento
dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il  predetto  importo
verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000  euro  piu'  vicini,  per
eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre  dell'importo
stesso siano o non siano superiori a 500 euro. 
  Tale  tranche  supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi  dell'art.  23
del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse,  che
abbiano partecipato all'asta della nona tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto  del  10  novembre
2010, in quanto applicabili. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 15 febbraio 2012. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In  considerazione  della  durata  residua  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono  assimilati
ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo  spettante
di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e'
pari al rapporto fra il valore dei buoni di  cui  lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste  «ordinarie»  dei  BTP
triennali ed il totale  complessivamente  assegnato,  nelle  medesime
aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad
eventuali operazioni di concambio, nonche' quella relativa ai BTP  15
novembre  2011/2014  emessi  contestualmente.  Le  richieste  saranno
soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno  «specialista»  il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.